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10.2006.190

Condurre ripetutamente un ciclomotore malgrado la revoca della licenza di condurre per un periodo indeterminato

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.190

Data decisione, Autorità: 21.06.2007, PRPEN

Titolo:

Condurre ripetutamente un ciclomotore malgrado la revoca della licenza di condurre per un periodo indeterminato

GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE

art. 95 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2006.190

DA

Bellinzona giugno 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di ripetuta circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca,

per aver ripetutamente condotto il ciclomotore Piaggio targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti a __________

reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 3 aprile 2006 n. 1385/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da espiare.

2. Alla multa di fr. 200.- con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 9 (nove) mesi di detenzione e di 10 (dieci) giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dalle Assise Correzionali di __________ __________ e dall’Untersuchungsrichteramt II __________, __________, __________ , ma ne prolunga di 1 (uno) anno i rispettivi periodi di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 18 aprile 2006;

indetto il dibattimento 21 giugno 2007, al quale hanno preso parte l’accusato e la sua patrocinatrice, mentre il Procuratore pubblico con lettera 31 maggio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, avv. DI 1, __________, la quale precisa innanzitutto che l’imputato non intende opporsi al p.to 4 del dispositivo del decreto di accusa; quindi, pur non contestando sostanzialmente la commissione del reato ascritto, invoca l’applicazione del nuovo diritto, in particolare della pena pecuniaria, e, dopo aver sottolineato le circostanze favorevoli per il suo assistito, chiede che la pena possa beneficiare della sospensione condizionale, oltre a postulare la riduzione del numero di aliquote (rispetto ai 90 giorni di detenzione proposti dal Procuratore pubblico), il cui ammontare dovrebbe essere comunque contenuto alla luce della situazione finanziaria dell’accusato, tutt’altro che stabile e consolidata. Da ultimo, il difensore annuncia che un lavoro di pubblica utilità rischierebbe di nuocere al suo cliente, mettendo a repentaglio il regolare svolgimento dello stage e del futuro apprendistato quale frigorista, che egli intende seguire (grazie anche al sostegno dell’Assicurazione invalidità);

sentito per ultimo l'accusat per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale dichiara di essere consapevole di quello che ha commesso e di esserne dispiaciuto, aggiungendo di adoperarsi per iniziare una nuova vita lontana dai precedenti problemi, che intende dimenticare definitivamente;

posti a giudizio, con l’adesione delle parti, i seguenti quesiti

1. È ACCU 1, __________, autore colpevole di ripetuta circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca, art. 95 cifra 2 LCS,

per avere,

a __________,

ripetutamente condotto il ciclomotore Piaggio targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per un periodo indeterminato?

2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

3. In caso di pena privativa della libertà, di pena pecuniaria o di pena ai lavori di pubblica utilità, deve essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 9 (nove) mesi di detenzione e di 10 (dieci) giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dalle Assise Correzionali di __________ il __________ e dall’Untersuchungsrichteramt II __________, __________, __________ , ma ne prolunga di 1 (uno) anno i rispettivi periodi di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS)?

5. In caso di condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?

6. A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 95 cifra 2 LCS; 12, 34 ss., 42 ss., 47 ss., 106 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuta circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca, reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr,

per avere,

a __________,

ripetutamente condotto il ciclomotore Piaggio targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per un periodo indeterminato;

condanna ,

1. alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 40.00 (quaranta), per un totale di fr. 2000.00 (duemila), da pagare;

1.1. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP);

2. alla multa di fr. 200.00 (duecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.00 (fr. 750.00 in caso di motivazione scritta).

Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 9 (nove) mesi di detenzione e di 10 (dieci) giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dalle Assise Correzionali di __________ il __________ e dall’Untersuchungsrichteramt II __________, __________ __________ , ma ne prolunga di 1 (uno) anno i rispettivi periodi di prova.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 2000.00 pena pecuniaria

fr. 200.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 2550.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 36, Art. 106, and Art. 369 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 252 and Art. 276 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.