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10.2006.193

condurre l'autovettura senza licenza di circolazione e con targhe provvisorie scadute

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.193

Data decisione, Autorità: 06.11.2006, PRPEN

Titolo:

condurre l'autovettura senza licenza di circolazione e con targhe provvisorie scadute

ABUSO DELLA LICENZA E DELLE TARGHE CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE

art. 96 cpv. 1 cf. 1 LCSTR art. 97 cpv. 2 1 LCSTR

Incarto n.

10.2006.193

DA

Bellinzona novembre 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: Avv. DI 1,)

prevenuto colpevole di 1. ripetuta circolazione senza assicurazione RC,

per aver ripetutamente condotto l'autovettura Alfa Romeo senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

fatti avvenuti a __________ il __________ ed in altre imprecisate date e località;

reato previsto dall'art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr;

2. ripetuto abuso delle targhe,

per aver ripetutamente condotto la vettura suddetta con applicate le targhe provvisorie TI __________, malgrado fossero scadute dal 31.12.2005;

fatti avvenuti a __________ il ______________ ed in altre imprecisate date e località;

reato previsto dall’art. 97 cifra 1 cpv. 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa n. 1378/2006 di data 3 aprile 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 400.--.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudizairie di fr. 100.--

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 aprile 2006 dall'accusato;

indetto il dibattimento 6 novembre 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore e l’interprete mentre il Procuratore pubblico con lettera 14 agosto 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

precisato che il reato di cui al punto 1 del decreto di accusa non riguarda solo la circolazione senza assicurazione RC, ma anche la circolazione senza la licenza di circolazione richiesta, come risulta sia dalla descrizione del reato sia dagli articoli citati;

sentito il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento dell’accusato, che è già stato sanzionato dalla Sezione della circolazione con risoluzione __________ e in via subordinata che venga prosciolto dalle imputazione di circolazione senza assicurazione RC e abuso delle targhe e che la multa venga ridotta;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. ripetuta circolazione senza licenza di circolazione

1.2. ripetuta circolazione senza assicurazione RC

1.3. ripetuto abuso delle targhe

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 e 97 cifra 1 cpv. 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di ripetuta circolazione senza assicurazione RC e di ripetuto abuso delle targhe per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1378/2006 del 3 aprile 2006.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuta circolazione senza licenza di circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1378/2006 del 3 aprile 2006.

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 100.--;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--.

assegna al condannato il termine di due mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (80262),

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 2 — read in the version of December 1, 2005; the act was consolidated again on January 1, 2007, May 1, 2007, January 1, 2008, April 1, 2008, September 1, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, July 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, May 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, December 27, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, June 11, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, May 20, 2015, July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.