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10.2006.202

Omissione nella notifica della professione di prostituta e entrata illegale in Svizzera

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 24.11.2006, PRPEN

Titolo:

Omissione nella notifica della professione di prostituta e entrata illegale in Svizzera

ENTRATA ILLEGALE ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE

art. 199 CPS art. 23 cpv. 1,6 LDDS

Incarto n.

10.2006.202

DA

Bellinzona novembre 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

difesa da: DI 1 ,

prevenuta colpevole di 1. esercizio illecito della prostituzione,

per avere, nel periodo gennaio 2006 sino al 18 aprile 2006, soggiornando ad __________ per svolgervi l'attività di prostituta, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità d'esercizio della prostituzione, segnatamente aver omesso di annunciarsi alla Polizia cantonale (art. 5 e 8 LEsProst);

reato previsto dall’art. 199 CP;

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

2. violazione della LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per essere entrata illegalmente in Svizzera in 4 occasioni nel periodo gennaio 2006 sino al 18 aprile 2006 attraverso il valico doganale di __________, soggiornando in questi periodi ad __________ benché nei suoi confronti fosse già stato emesso il 18 marzo 2005 dalla competente autorità del __________ (recte: dalla competente __________) un divieto di entrata valido fino al 3 marzo 2007;

reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 e 6 LDDS;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita con decreto d’accusa n. 1555/2006 di data 20 aprile 2006 del che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di 2 (due) anni.

2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 aprile 2006 dall'accusata;

indetto il dibattimento 24 novembre 2006, al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il suo difensore, l’interprete, mentre il Procuratore pubblico con lettera 14 agosto 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dal primo capo di imputazione e chiede pure in via principale il proscioglimento dal secondo capo di imputazione;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1. esercizio illecito della prostituzione

1.2. violazione della LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere condannata alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41, 63 ,199 CP; 23 cpv. 1 e 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU dall’accusa di esercizio illecito della prostituzione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1555/2006 del 20 aprile 2006.

dichiara ACCU autrice colpevole di violazione della LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1555/2006 del 20 aprile 2006 con la correzione odierna.

condanna ACCU

1. alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 41, Art. 63, and Art. 199 — read in the version of July 1, 2006; the act was consolidated again on December 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.