10.2006.216
utilizzo illecito di una carta EC per fr. 1006.-; sottrazione di un'autovettura; circolazione malgrado la revoca della licenza di condure; tentativo di appropriarsi delle monete situate in un contenitore manomettendo lo stesso.
Rubrum
AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto:
Data decisione, Autorità: 23.05.2006, PRPEN
Titolo:
utilizzo illecito di una carta EC per fr. 1006.-; sottrazione di un'autovettura; circolazione malgrado la revoca della licenza di condure; tentativo di appropriarsi delle monete situate in un contenitore manomettendo lo stesso.
ABUSO DI UN IMPIANTO PER L'ELABORAZIONE DI DATI DANNEGGIAMENTO FURTO FURTO D'USO GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 139 cf. 1 CPS art. 144 cpv. 1 CPS art. 147 cpv. 1 CPS art. 94 cpv. 1 cf. 1 LCSTR art. 95 agg. 2 LCSTR
1. CIVI 1
2. CIVI 2
Incarto n.
10.2006.216
DA
Bellinzona maggio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 __________
prevenuto colpevole di 1. abuso di un impianto per l'elaborazione di dati
per avere, il __________, a __________ e a __________, per procacciare a sé un indebito profitto, servendosi in modo abusivo o indebito di dati, ottenuto il trasferimento di attivi a danno di un terzo, segnatamente, dopo essere entrato in possesso illecitamente della carta EC intestata a CIVI 1 presso Banca __________ aver utilizzato indebitamente la suddetta carta in quattro occasioni il giorno __________, digitando il codice NIP che gli era stato comunicato in precedenza dalla titolare, e meglio, alle ore 17:58:31 quale pagamento EC-direct presso __________ per l'importo di CHF 6.-, alle ore 18:53:12 per un prelevamento a contanti presso il Bancomat della Banca __________ di __________ di CHF 50.-, alle ore 22:08:57 un prelevamento a contanti presso il Bancomat della Banca __________ __________ di __________ di CHF 500.-, alle ore 22:20:29 un prelevamento a contanti presso il Bancomat della Banca __________ __________ di __________ di CHF 450.-, arrecando alla parte civile __________ un danno di CHF 1006.-;
2. furto d’uso
per avere, il __________ tra le 18:30 e le 20:30, a __________, sottratto l'autovettura Suzuki __________ TI __________ intestata a __________ per farne uso, circolando con la vettura sino a __________, dove ha lasciato il veicolo posteggiato lungo via Cantonale;
3. circolazione nonostante la revoca
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo sub. 2, condotto l'autovettura Suzuki __________ TI __________ intestata a __________, malgrado la licenza di condurre gli fosse stata revocata a tempo indeterminato;
4. danneggiamento
per avere, il __________ verso le ore 19:30, presso il Solarium __________ in Via __________ a __________, staccato un contenitore di monete (apparecchio a prepagamento) da una parete del locale doccia, nell'intento di appropriarsi a scopo di indebito profitto delle monete che credeva vi fossero riposte, danneggiando intenzionalmente la parete, arrecando alla parte civile un danno di CHF 810.-, risarcito parzialmente dall'assicurazione per l'importo di CHF 310.-;
5. furto mancato
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 4, tentato di appropriarsi a scopo di indebito profitto delle monete che credeva fossero contenute nell'apparecchio a prepagamento infisso ad una parete del locale doccia del Solarium __________ di __________, non riuscendo nel suo intento giacché l'apparecchio era vuoto;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 139 cifra 1 CP in relazione con l'art. 22 cpv. 1 CP, art. 144 cpv. 1 CP, art. 147 cpv. 1 CP, art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr, art. 95 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 1544/2006 di data 19 aprile 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione da espiare.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 1'006.-- a titolo di risarcimento.
4. Al versamento alla parte civile CIVI 2 dell'importo di fr. 500.-- a titolo di risarcimento;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 aprile 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 17 maggio 2006, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 17 maggio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di abuso di un impianto di elaborazione dei dati per i fatti descritti al punto 1 del decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1 che chiede il versamento di fr. 1'106.- a titolo di risarcimento;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 63, 147 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di abuso di un impianto per l'elaborazione di dati per i fatti descritti al punto 1 del decreto di accusa n. 1544/2006 del 19 aprile 2006.
condanna ACCU 1
per i reati non in opposizione
1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
dà atto che il dispositivo n. 4 per il quale non è stata fatta opposizione, ossia la condanna:
“al versamento alla parte civile CIVI 2 dell’importo di fr. 500.- a titolo di risarcimento”
è definitivo.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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