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10.2006.218

rifornimento di carburante senza pagare l'importo di fr. 41.--

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 29.11.2006, PRPEN

Titolo:

rifornimento di carburante senza pagare l'importo di fr. 41.--

CONSEGUIMENTO FRAUDOLENTO DI UNA PRESTAZIONE

art. 150 CPS

CIVI 1

Incarto n.

10.2006.218

DA

Bellinzona novembre 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Pietro Croce per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di conseguimento fraudolento di una prestazione,

per aver fraudolentemente ottenuto una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento, e meglio per aver fatto rifornimento di carburante presso la CIVI 1 di __________, per un importo totale di fr. 41.-- senza pagare il relativo importo, adducendo che non era in possesso di denaro né di altre garanzie e che sarebbe passato il giorno seguente a saldare la pendenza;

fatti

avvenuti a __________ il 16 ottobre 2005;

reato previsto dall’art. 150 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 24 aprile 2006 n. DA 1545/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 6 (sei) giorni di detenzione e di 3 (tre) mesi di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 3 novembre 2003 e il 6 dicembre 2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno i rispettivi periodi di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

5. Rinvia la parte civile CIVI 1 di __________ al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b e 267 cpv. 1 CPPT).

6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 maggio 2006 dall’accusato;

indetto il dibattimento 29 novembre 2006, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 13 settembre 2006, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di conseguimento fraudolento di una prestazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 6 giorni e di 3 mesi di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 3 novembre 2003 e il 6 dicembre 2004, e, se sì, a quali condizioni?

6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 150 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

conseguimento fraudolento di una prestazione, art. 150 CPS,

per i fatti compiuti a __________ il 16 ottobre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1545/2006 del 24 aprile 2006;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 6 (sei) giorni di detenzione e di 3 (tre) mesi di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 3 novembre 2003 e il 6 dicembre 2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno i rispettivi periodi di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza. Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

, __________,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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