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10.2006.224

Marito che picchia ripetutamente la moglie causandole lesioni

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.224

Data decisione, Autorità: 05.12.2006, PRPEN

Titolo:

Marito che picchia ripetutamente la moglie causandole lesioni

LESIONE SEMPLICE VIE DI FATTO

art. 123 cpv. 3 cf. 2 CPS art. 126 cpv. 2 let. b CPS

LESA 1

Incarto n.

10.2006.224

DA

Bellinzona dicembre 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Pietro Croce per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,

per avere, a __________, in via __________, presso il garage dell’abitazione coniugale, in data 28 maggio 2005, cagionato alla moglie LESA 1 un danno al corpo e meglio, spingendola a terra, facendola cadere, sedendosi sopra di lei e colpendola con dei pugni al volto, alla schiena e sulle braccia cagionatole le lesioni di cui al certificato medico di data 2 giugno 2005 nonché di cui alla documentazione fotografica agli atti;

2. vie di fatto (reiterate),

per avere, a __________, in via __________, presso l’abitazione coniugale, nel periodo 1 aprile 2004 sino al 28 maggio 2005, colpendo con schiaffi con una frequenza di almeno 4/5 volte mensili la moglie LESA 1 alla nuca e/o sulla testa, compiuto vie di fatto nei suoi confronti;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 123 cifra 2 cpv. 3, 126 cpv. 2 lett. b) CPS, richiamati gli art. 66ter, 41 cpv. 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 8 maggio 2006 n. DA 1671/2006 del Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1, __________, che propone la condanna:

1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 maggio 2006 dall’accusato;

indetto il dibattimento 5 dicembre 2006, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 13 settembre 2006, non è comparso, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Lesioni semplici,

1.2. Ripetute vie di fatto,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 41 cpv. 1, 66ter, 123 cifra 2 cpv. 3, 126 cpv. 2 lett. b) CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

2. ripetute vie di fatto, art. 126 cpv. 2 CPS,

per i fatti compiuti a __________ il 28 maggio 2005, rispettivamente nel periodo dall’1 aprile 2005 al 28 maggio 2005, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1671/2006 del 8 maggio 2006;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza. Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva;

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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