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10.2006.245

introdursi indebitamente in un appartamento; offendere l'onore con epiteti quali "troia" e "puttana"; minacciare di morte con una pinza di ferro

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.245

Data decisione, Autorità: 14.12.2006, PRPEN

Titolo:

introdursi indebitamente in un appartamento; offendere l'onore con epiteti quali "troia" e "puttana"; minacciare di morte con una pinza di ferro

INGIURIA MINACCIA VIOLAZIONE DI DOMICILIO

art. 177 CPS art. 180 CPS art. 186 CPS

1. CIVI 1

2. LESA 1

Incarto n.

10.2006.245

DA

Bellinzona dicembre 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Pietro Croce in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1. violazione di domicilio, ripetuta,

per essersi, a __________, verso fine giugno 2004 e il 1. luglio 2004, introdotto indebitamente e contro la volontà di LESA 1 nel di lei appartamento;

2. ingiuria,

per avere, a __________, il 6 luglio 2004, offeso l’onore di CIVI 1 profferendo al suo indirizzo le seguenti espressioni “troia, puttana”;

3. minaccia,

per avere, a __________, il 6 luglio 2004, usando grave minaccia, incusso timore e spavento a una persona, e meglio per avere, brandendo una pinza di ferro, minacciato CIVI 1 dicendole che l’avrebbe ammazzata;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 186. 177, 180 CPS, richiamato l’art. 68 cifra 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 12 maggio 2006 n. DA 1777/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 600.-- (seicento) con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1 è rinviata al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 maggio 2006 dal difensore;

indetto il dibattimento 14 dicembre 2006, al quale hanno partecipato l’accusato ed il difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito non essendo dati i presupposti soggettivi e oggettivi dei reati ascrittigli. In via subordinata chiede che l’eventuale condanna sia limitata all’ingiuria e che l’imputato venga mandato esente da pena in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CPS;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Ripetuta violazione di domicilio,

1.2. Ingiuria,

1.3 Minaccia,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 68 cifra 1, 177, 180, 186 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. ripetuta violazione di domicilio, art. 186 CPS,

2. ingiuria, art. 177 CPS,

3. minaccia, art. 180 CPS,

per i fatti compiuti ad __________ verso fine giugno 2004 ed il 1. luglio 2004, rispettivamente il 6 luglio 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1777/2006 del 12 maggio 2006;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 600.-- (seicento);

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 600.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 1000.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.