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10.2006.260

indurre in inganno un notaio facendogli attestare, contrariamente al vero, nell'atto pubblico di compravendita un prezzo inferiore a quello realmente pattuito

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.260

Data decisione, Autorità: 23.11.2006, PRPEN

Titolo:

indurre in inganno un notaio facendogli attestare, contrariamente al vero, nell'atto pubblico di compravendita un prezzo inferiore a quello realmente pattuito

CONSEGUIMENTO FRAUDOLENTO DI UNA FALSA ATTESTAZIONE

art. 253 CPS

Incarto n.

10.2006.260

DA

Bellinzona

23 novembre 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Gabriele Massetti in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1 ,

prevenuto colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione,

per avere, a __________, il 25 ottobre 2005, agendo in correità con __________, usando inganno, indotto un pubblico ufficiale ad attestare in un documento, contrariamente al vero, un fatto di importanza giuridica, e meglio,

per avere, indotto in inganno il notaio __________, __________, facendo attestare a quest’ultimo, contrariamente al vero, nell’atto pubblico di compravendita n. __________ avente per oggetto il fondo n. __________ RFD di __________, da lui sottoscritto in qualità di venditore e da __________ in qualità di acquirente, un prezzo di fr. 480'000.-- in luogo del reale prezzo di fr. 520'000.-- da lui pattuito con l’acquirente nel corso delle trattative, ritenuto che il 3 novembre 2005 ha ricevuto dall’acquirente la somma di fr. 40'000.-- equivalente al prezzo non ufficiale pattuito, somma che ha affidato all’acquirente __________ nella misura di fr. 16'500.-- per effettuare versamenti per suo conto, versamenti in realtà mai eseguiti,

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 253 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 24 maggio 2006 n. DA 1896/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. La somma di fr. 23'500.- in sequestro viene assegnata a __________, con successiva messa sotto sequestro a favore delle parti civili del procedimento di cui all'incarto n. __________ nei confronti della stessa.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 giugno 2006 dal difensore;

indetto il dibattimento 23 novembre 2006, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d’accusa;

preso atto che l’opposizione è stata limitata alla commisurazione della pena e non concerne il punto n. 2 del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, rinunciato all’audizione della teste non comparsa malgrado la regolare citazione;

sentito il difensore, il quale non contestando i fatti, illustra gli elementi che a suo dire giustificano una sensibile riduzione della pena - in modo particolare l’attenuante specifica del sincero pentimento, l’incensuratezza e la collaborazione ottimale con gli inquirenti - e postula, in via subordinata, la condanna del suo assistito a 3 giorni di detenzione, richiamandosi alla giurisprudenza della presente Pretura penale;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 253 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, art. 253 CPS,

per avere, a __________, il 25 ottobre 2005, agendo in correità con __________, usando inganno, indotto un pubblico ufficiale ad attestare in un documento, contrariamente al vero, un fatto di importanza giuridica, e meglio,

per avere, indotto in inganno il notaio __________, __________, facendo attestare a quest’ultimo, contrariamente al vero, nell’atto pubblico di compravendita n. __________ avente per oggetto il fondo n. __________ RFD di __________, da lui sottoscritto in qualità di venditore e da __________ in qualità di acquirente, un prezzo di fr. 480'000.-- in luogo del reale prezzo di fr. 520'000.-- da lui pattuito con l’acquirente nel corso delle trattative, ritenuto che il 3 novembre 2005 ha ricevuto dall’acquirente la somma di fr. 40'000.-- equivalente al prezzo non ufficiale pattuito, somma che ha affidato all’acquirente __________ nella misura di fr. 14'600.-- per effettuare versamenti per suo conto, versamenti in realtà mai eseguiti,

condanna ACCU 1

1. alla pena di 10 (giorni) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. la somma di fr. 23'500.-- in sequestro viene assegnata a __________, con successiva messa sotto sequestro a favore delle parti civili del procedimento di cui all'incarto n. __________ nei confronti della stessa;

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 320.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei registri del Distretto di Bellinzona, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 220.00 spese giudiziarie

fr. 320.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.