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10.2006.30

minaccia nei confronti di un minorenne e ingiurie nei confronti della madre dello stesso

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.30

Data decisione, Autorità: 26.04.2006, PRPEN

Titolo:

minaccia nei confronti di un minorenne e ingiurie nei confronti della madre dello stesso

INGIURIA MINACCIA

art. 177 CPS art. 180 cpv. 1 CPS

1. CIVI 1

2. CIVI 2

Incarto n.

10.2006.30

DA

Bellinzona

26 aprile

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di 1. minaccia,

per avere, a __________ il 2 maggio 2005, incusso spavento a CIVI 2. (__________) dicendo che gli avrebbe spaccato la faccia e l’avrebbe appeso al muro;

2. ingiuria,

per avere, a __________ il 2 maggio 2005, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandola di “jugoslava di merda”;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 177 e 180 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 68 cpv. 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 16 gennaio 2006 n. DA 87/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 600.-- (seicento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 gennaio 2006 dall’accusato;

indetto il dibattimento 26 aprile 2006, al quale ha partecipato l’imputato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale sostiene che le testimonianze non sono affidabili. Egli osserva che la frase minacciosa non era rivolta al bambino, ma è stata proferita in maniera generale e inoltre non aveva alcuna intenzione di metterla in atto. Chiede pertanto di essere prosciolto da ogni accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Minaccia,

1.2. Ingiuria,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 87/2006 del 16 gennaio 2006?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 68 cpv. 1, 177, 180 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. minaccia, art. 180 cpv. 1 CPS,

2. ingiuria, art. 177 CPS,

per i fatti compiuti a __________ il 2 maggio 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 87/2006 del 16 gennaio 2006;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 550.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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