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10.2006.319

tentata circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.45 - max 2.88 gr/mille)

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.319

Data decisione, Autorità: 07.03.2007, PRPEN

Titolo:

tentata circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.45 - max 2.88 gr/mille)

GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE REATO TENTATO

art. 91 cpv. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2006.319

DA

Bellinzona marzo 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l'autovettura Fiat targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.45 - max. 2.88 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________ il 4 gennaio 2006;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 12 giugno 2006 n. 2064/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'800.-- (milleottocento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 luglio 2006 dal difensore;

indetto il dibattimento 7 marzo 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procratore pubblico ha rinunciato a presenziare al dibattimento, postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e dei testi;

sentito il difensore, il quale contesta che il suo assistito abbia circolato in stato di ebrietà. Al massimo si è trattato di tentata guida in stato di inattitudine, in quanto l’accusato non ha nemmeno infilato le chiavi nell’avviamento, essendo stato interpellato dalla polizia. In considerazione delle particolarità del caso specifico, postula l’applicazione degli art. 52 e 54 CPS. In conclusione, chiede, in via principale, che il suo assistito venga prosciolto dal capo di imputazione e, in via subordinata, che venga mandato esente da pena;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione? Trattasi di reato tentato?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

Possono essere applicati gli art. 52 e 54 CPS?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 22 cpv. 1, 52, 54 CPS; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

tentata guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr e 22 cpv. 1 CPS,

per avere, a __________ il 4 gennaio 2006, tentato di mettersi alla guida dell'autovettura Fiat targata __________, malgrado lo stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.45 - max. 2.88 grammi per mille);

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 600.-- (seicento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 740.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 350.00 spese giudiziarie

fr. 90.00 testi

fr. 1040.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 91 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on May 1, 2007, January 1, 2008, April 1, 2008, September 1, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, July 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, May 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, December 27, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, June 11, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, May 20, 2015, July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.