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10.2006.34

falsificazione di una polizza assicurativa

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.34

Data decisione, Autorità: 17.05.2006, PRPEN

Titolo:

falsificazione di una polizza assicurativa

FALSITÀ IN DOCUMENTI

art. 251 cf. 1 CPS

LESA 1

Incarto n.

10.2006.34

DA

Bellinzona maggio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di falsità in documenti,

per avere, ad __________, in data 22 novembre 2002, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, formato ed utilizzato documenti falsi o alterato ed utilizzato documenti veri, nonché fatto uso a scopo di inganno di tali documenti e meglio,

per avere, nella sua qualità di segretaria amministrativa e di addetta alle assicurazioni di qualità degli studi clinici della ditta farmaceutica __________, __________, falsificato la polizza assicurativa n. __________ del 18 novembre 2002 emessa da __________, __________, atta a coprire la responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale nei confronti di soggetti, nonché quella degli sperimentatori nei loro confronti, modificandone personalmente alcuni parametri, in quanto richiesti a titolo condizionale dal LESA 1 per il rilascio della predetta autorizzazione, al fine di ottenere per la __________ in modo più celere dal LESA 1 e da __________ (__________) il necessario consenso per procedere allo studio clinico __________ e per assicurarsi dal cliente/sponsor __________, __________ (__________), la remunerazione pattuita;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 251 cifra 1 CPS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;

perseguita con decreto d’accusa del 16 gennaio 2006 n. DA 54/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- (centocinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 gennaio 2006 dal difensore;

indetto il dibattimento 17 maggio 2006, al quale ha partecipato l’imputata, assistita dal suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento in quanto non sussistono gli elementi oggettivi e soggettivi del reato;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputata è autrice colpevole di falsità in documenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 54/2006 del 16 gennaio 2006?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41 cifra 1, 251 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di

falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti ad __________ il 22 novembre 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 54/2006 del 16 gennaio 2006;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 250.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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