Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

10.2006.349

Ospitare presso il proprio domicilio una persona straniera sprovvista di un permesso di polizia

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.349

Data decisione, Autorità: 18.01.2007, PRPEN

Titolo:

Ospitare presso il proprio domicilio una persona straniera sprovvista di un permesso di polizia

SOGGIORNO ILLEGALE

art. 23 cpv. 1 LDDS art. 23 cpv. 6 LDDS

Incarto n.

10.2006.349

DA

Bellinzona gennaio 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1, __________

prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere, a __________, in via Cantonale, dal 27 aprile 2005 al 4.10.2005, ospitando e mantenendo __________, favorito il di lei soggiorno illegale, poiché sprovvista di un permesso di polizia degli stranieri;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS;

perseguito con decreto d’accusa del 17 luglio 2006 n. 2516/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 28 luglio 2006 dall'accusato;

indetto il dibattimento 18 gennaio 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 8 gennaio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

prospettata all’accusato la violazione dell’art. 23 cpv. 6 LDDS;

sentito il difensore, il quale chiede che la pena venga limitata ad una multa di fr. 500.-;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alle Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Se ACCU 1 è autore colpevole di contravvenzione alle Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

3. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 47 CP; 23 cpv. 1 e cpv. 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per avere, ospitando a __________, in via Cantonale, nel corso del 2005 per almeno dieci giorni __________, favorito, per negligenza, il di lei soggiorno illegale, poiché sprovvista di un permesso di polizia degli stranieri.

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 47 and Art. 106 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.