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10.2006.366

Offendere l'onore di una persona tacciandola di "bastardo" e accusarla di essere un truffatore (tramite uno scritto inviato ad una terza persona).

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.366

Data decisione, Autorità: 02.05.2007, PRPEN

Titolo:

Offendere l'onore di una persona tacciandola di "bastardo" e accusarla di essere un truffatore (tramite uno scritto inviato ad una terza persona).

DIFFAMAZIONE INGIURIA

art. 173 CPS art. 177 CPS

CIVI 1

Incarto n.

10.2006.366

DA

Bellinzona maggio 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. diffamazione,

per avere, a __________, il 19 maggio 2006, comunicando con un terzo, incolpato una persona di fatti suscettibili di nuocere alla reputazione di lei, e meglio per avere, nella lettera 19 maggio 2006 inviata all’avv. __________ di __________, accusato CIVI 1 di essere un truffatore;

2. ingiuria,

per avere, a __________, il 17 maggio 2006, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di “bastardo”;

reati previsti dagli art. 173, 177 CP richiamato l'art. 68 cifra 1 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 31 luglio 2006 n. 2748/2006 del che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.00, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 9 agosto 2006;

indetto il dibattimento 2 maggio 2007, al quale sono comparsi l’accusato e la parte civile;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, mentre il Procuratore pubblico con lettera 1. febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

si procede all’interrogatorio dell’accusato e della parte civile, la quale dichiara di non avere pretese da fare valere;

sentito per ultimo l’accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1. diffamazione, per avere, a __________, il 19 maggio 2006, comunicando con un terzo, incolpato una persona di fatti suscettibili di nuocere alla reputazione di lei, e meglio per avere, nella lettera 19 maggio 2006 inviata all’avv. __________ di __________, accusato CIVI 1 di essere un truffatore?

1.2. ingiuria, per avere, a __________, il 17 maggio 2006, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di “bastardo”?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1, 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1.1. e 3; negativamente al quesito posto sub 1.2.; come segue ai quesiti posti sub 2. e 4.;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di diffamazione (art. 173 CP), per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2748/2006 del 31 luglio 2006.

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.— per complessivi fr. 300.-- (trecento);

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di ingiuria in virtù del principio in dubio pro reo;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 600.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Code, Art. 1, Art. 106, Art. 173, Art. 177, and Art. 369 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.