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10.2006.371

Occultare nel solaio della propria abitazione capi d'abbigliamento rubati da terze persone

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.371

Data decisione, Autorità: 15.05.2007, PRPEN

Titolo:

Occultare nel solaio della propria abitazione capi d'abbigliamento rubati da terze persone

RICETTAZIONE

art. 160 cf. 1 CPS

Incarto n.

10.2006.371

DA

Bellinzona maggio 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di ricettazione,

per avere, in correità con il figlio, allora minorenne, R.C.B.R. (__________), occultato nel solaio della propria abitazione di __________, 8 scarpe, 56 camice, 4 polo, 1 T-shirt, 17 maglioni, 4 costumi da bagno e 2 montoni tutti marca “Timberland”, nonché 1 blaser, 6 giacche, 14 giubbotti, 1 portamonete e 2 borse da viaggio, tutti oggetti marca “__________”, 5 borse in paglia e 5 cinture, per un valore complessivo di fr. 11'311.-, sapendo o dovendo presumere ottenuti da un terzo mediante reato contro il patrimonio, risultati infatti sottratti dal figlio, allora minorenne, R.C.B.R. ai danni della pelletteria __________ di __________ __________;

reato previsto dall’art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita con decreto d’accusa del 17 luglio 2006 n. 2518/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 24 luglio 2006;

indetto il dibattimento 15 maggio 2007, al quale è comparsa la sola accusata; il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, la quale chiede il proprio proscioglimento;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autrice colpevole di ricettazione, per avere, in correità con il figlio, allora minorenne, R.C.B.R. (__________), occultato nel solaio della propria abitazione di __________, 8 scarpe, 56 camice, 4 polo, 1 T-shirt, 17 maglioni, 4 costumi da bagno e 2 montoni tutti marca “Timberland”, nonché 1 blaser, 6 giacche, 14 giubbotti, 1 portamonete e 2 borse da viaggio, tutti oggetti marca “__________”, 5 borse in paglia e 5 cinture, per un valore complessivo di fr. 11'311.-, sapendo o dovendo presumere ottenuti da un terzo mediante reato contro il patrimonio, risultati infatti sottratti dal figlio, allora minorenne, R.C.B.R. ai danni della pelletteria __________ di __________ __________?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub 1; decaduti gli altri, come segue al quesito posto sub 5;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di ricettazione (art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP);

assegna le tasse e le spese allo Stato;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 250.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 400.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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