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10.2006.39

Riferire a terzi, sapendo di affermare cosa non vera, di essere stata minacciata con una pistola.

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.39

Data decisione, Autorità: 21.06.2006, PRPEN

Titolo:

Riferire a terzi, sapendo di affermare cosa non vera, di essere stata minacciata con una pistola.

CALUNNIA

art. 174 cf. 1 CPS

CIVI 1

Incarto n.

10.2006.39

DA

Bellinzona giugno 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuta colpevole di calunnia,

per avere detto a terzi, sapendo di dire cosa non vera, di essere stata minacciata con la pistola da CIVI 1, frase sentita anche da __________;

fatti avvenuti a __________, presso lo studio medico dott. __________, in data 6 giugno 2005;

reato previsto dall’art. 174 cifra 1 CPS;

perseguita con decreto d’accusa del 25 gennaio 2006 n. DA 247/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3. Per ogni pretesa, la parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 gennaio 2006 dall’allora difensore;

indetto il dibattimento 21 giugno 2006, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 20 aprile 2006, non è comparsa, mentre la parte civile ha partecipato ed il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa, proceduto all’esame della parte civile e all’audizione della teste;

sentita la parte civile, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputata è autrice colpevole di calunnia per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 174 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

calunnia, art. 174 cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________ il 6 giugno 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 247/2006 del 25 gennaio 2006;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 340.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 40.00 indennità teste

fr. 540.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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