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10.2006.414

cagionare un danno al corpo o alla salute di una persona

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.414

Data decisione, Autorità: 16.03.2007, PRPEN

Titolo:

cagionare un danno al corpo o alla salute di una persona

LESIONE SEMPLICE

art. 123 cf. 1 CPS

LESA 1

Incarto n.

10.2006.414

DA

Bellinzona marzo 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Natalia Ferrara in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difesa da: DI 1)

prevenuta colpevole di lesioni semplici,

per avere, in data __________ a __________ presso il negozio __________, cagionato un danno al corpo o alla salute di LESA 1 e meglio colpendolo con uno schiaffo alla nuca cagionatogli le lesioni descritte dal certificato medico di dato 5.01.2006 del dr. __________

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 seconda frase CP;

perseguita con decreto d’accusa del 21 agosto 2006 n. 2959/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 4 settembre 2006;

indetto il dibattimento 16 marzo 2007, al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il suo difensore mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 1 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, sentiti due testi;

sentito il difensore, il quale, rileva dapprima che le conseguenze subite dalla parte civile non possono configurare il reato di lesioni semplici e che se del caso si dovrebbe parlare di vie di fatto; evidenzia poi le provocazioni messe in atto da tempo dal signor LESA 1 e quelle specifiche del giorno dei fatti, come pure le vie di fatto dello stesso nei confronti della signora ACCU 1 infine, dopo avere sostenuto che l’accusata ha agito per legittima difesa, chiede il proscioglimento;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di lesioni semplici subordinatamente vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se ha agito per legittima difesa.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 cifra 1, 126 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

tenuto conto del comportamento della vittima;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2959/2006 del 21 agosto 2006.

manda ACCU 1

esente da pena.

carica a ACCU 1

le tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.-.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.-- tassa di giustizia

fr. 50.-- spese giudiziarie

fr. 50.-- testi

fr. 150.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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