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10.2006.416

Perdere la padronanza di guida, circolare in stato di ubriachezza (min. 1.26 - max 2.24 grammi per mille) e abbandonare il luogo dell'incidente senza avvisare di danneggiati.

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 21.03.2007, PRPEN

Titolo:

Perdere la padronanza di guida, circolare in stato di ubriachezza (min. 1.26 - max 2.24 grammi per mille) e abbandonare il luogo dell'incidente senza avvisare di danneggiati.

EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO

art. 90 cf. 1 LCSTR art. 92 cpv. 1 LCSTR art. 92 cpv. 2 LCSTR

LESA 1

Incarto n.

10.2006.416

DA

Bellinzona marzo 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1, __________)

prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l'autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.26 - max. 2.24 grammi per mille);

fatti avvenuti ad Ascona il 26.05.2006;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

2. infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro il cordolo dell’adiacente marciapiede per poi rimbalzare sulla sua sinistra invadendo la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza, fuoriuscendo infine dal campo stradale;

fatti avvenuti ad Ascona il 26.05.2006;

reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr;

3. inosservanza dei doveri in caso di infortunio,

per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

fatti

avvenuti ad Ascona il 26.05.2006;

reato previsto dall’art. 92 cpv. 1 LCStr;

fatti avvenuti il 26 maggio 2006 a Ascona;

perseguito con decreto d’accusa n. 2859/2006 di data 21 agosto 2006 AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'200.-.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie

di fr. 300.-.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 settembre 2006 dall'accusato;

indetto il dibattimento 21 marzo 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore avv. DI 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 1° febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e sentito un teste;

prospettato il reato di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida art. 91 a LCStr;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. guida in stato di inattitudine

1.2. infrazione alle norme della circolazione

1.3. inosservanza dei doveri in caso di infortunio

1.4. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 49 CP; 90 cifra 1, 91a cpv. 1, 91 cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2859/2006 del 21 agosto 2006.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di elusione dei provvedimento per accertare l’incapacità alla guida, infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso d'infortunio per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2859/2006 del 21 agosto 2006.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per

un totale di fr. 1'000.- (mille);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. alla multa di fr. 600.- (seicento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

AINQ 1, ,

ACCU 1, ,

DI 1, ,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 600.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 300.00 spese giudiziarie

fr. 1'100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 34, Art. 42, Art. 47, Art. 49, Art. 106, and Art. 369 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 91 and Art. 92 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on May 1, 2007, January 1, 2008, April 1, 2008, September 1, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, July 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, May 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, December 27, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, June 11, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, May 20, 2015, July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.