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10.2006.423

consumo di marijuana e coltivazione di 12 piantine di canapa

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.423

Data decisione, Autorità: 03.04.2007, PRPEN

Titolo:

consumo di marijuana e coltivazione di 12 piantine di canapa

COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANAPA CONSUMO DI STUPEFACENTI

art. 19a LSTUP

Incarto n.

10.2006.423,

10.2006.432

DA

DA

Bellinzona aprile 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

e

ACCU 2

prevenuti colpevole di 1. ACCU 1

ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzata, ad __________, da tre anni a questa parte fino al 10 agosto 2006, consumato circa 10 grammi di marijuana ricevuta in regalo, rispettivamente, in correità con ACCU 2, coltivato 12 piantine di canapa destinate al loro consumo personale, sequestrate dalla Polizia;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 19a LStup;

perseguita con decreto d’accusa del 30 agosto 2006 n. 3053/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3. Ordina la disgiunzione del presente procedimento penale da quello a carico di ACCU 2.

4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

2. ACCU ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, ad __________, da tre anni a questa parte fino al 10 agosto 2006, consumato circa 50 grammi di marijuana ricevuta in regalo, rispettivamente, in correità con ACCU 1, coltivato 12 piante di canapa destinate al loro proprio consumo personale, sequestrate e già distrutte dalla Polizia;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 19a LStup;

perseguito con decreto d’accusa del 30 agosto 2006 n. 3054/2006 del Procuratore pubblico __________, Lugano, che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3. Ordina la disgiunzione del presente procedimento penale da quello a carico di ACCU 1.

4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 13 settembre 2006;

indetto il dibattimento 3 aprile 2007, al quale ha partecipato ACCU 1, invece ACCU 2, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 14 febbraio 2007, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali nei confronti di ACCU 2;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita da ultimo l'accusata, la quale chiede il proscioglimento;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.1. È la signora ACCU 1 autrice colpevole di ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto d'accusa in questione?

1.2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

1.3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

1.4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

2.1. È il signor ACCU 2 autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto d'accusa in questione?

2.2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

2.3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

2.4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara 1. ACCU 1

autrice colpevole di:

ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3053/2006 del 30 agosto 2006;

condanna 1. ACCU 1

1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

dispone che la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;

dichiara 2. ACCU 2

autore colpevole di:

ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3054/2006 del 30 agosto 2006;

condanna 2. ACCU 2

1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

dispone che la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato ACCU 2 può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato ACCU 2 della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza pronunciata nei confronti di ACCU 1 è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 500.00 totale

Distinta spese a carico di ACCU 2,

fr. 300.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Federal Act on Narcotics and Psychotropic Substances, Art. 19a — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on May 1, 2007, December 12, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2012, April 4, 2013, October 1, 2013, May 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, February 1, 2020, May 15, 2021, January 1, 2022, August 1, 2022, July 1, 2023, and September 1, 2023.