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10.2006.429

minacciare l'ex-moglie con la frase "ti spacco la faccia"

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.429

Data decisione, Autorità: 03.04.2007, PRPEN

Titolo:

minacciare l'ex-moglie con la frase "ti spacco la faccia"

MINACCIA

art. 180 cpv. 1 CPS

LESA 1

Incarto n.

10.2006.429

DA

Bellinzona aprile 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di minaccia,

per avere incusso giustificato timore nell’ex moglie LESA 1, dicendole che le avrebbe “spaccato la faccia”;

fatti avvenuti a __________, presso il parcheggio Centro Sportivo, il 22 maggio 2006;

reato previsto dall'art. 180 cpv. 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 30 agosto 2006 n. 3043/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico il 12.09.2005, ma ne prolunga di 1 anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS),

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 settembre 2006 dall’accusato;

indetto il dibattimento 3 aprile 2007, al quale ha partecipato l’imputato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito per ultimo l'accusato, il quale chiede che il periodo di prova della precedente condanna non venga prolungato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. L’imputato è autore colpevole di minaccia per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

4. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 12 settembre 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 180 cpv. 1 vCPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

minaccia, art. 180 cpv. 1 vCPS,

per i fatti compiuti a __________ il 22 maggio 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3043/2006 del 30 agosto 2006;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 12 settembre 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, ma lo ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 550.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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