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10.2006.437

guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.58 - max. 1.79 gr/oo); recidivo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.437

Data decisione, Autorità: 04.04.2007, PRPEN

Titolo:

guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.58 - max. 1.79 gr/oo); recidivo

GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE

art. 91 cpv. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2006.437

DA

Bellinzona aprile 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l'autovettura Honda targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.58 - max. 1.79 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2004 per analogo reato (alcolemia: 2.31 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________ il 12 luglio 2006;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 18 settembre 2006 n. 3352/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2. Alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 16 agosto 2004 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 settembre 2006 dal difensore;

indetto il dibattimento 4 aprile 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede che venga concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena comminata con il decreto d’accusa del 16 agosto 2004 illustrando come il proprio assistito abbia imparato la lezione per cui la prognosi risulta esser favorevole;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 16 agosto 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti a __________ il 12 luglio 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3352/2006 del 18 settembre 2006;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale di fr. 8’250.-- (ottomiladuecentocinquanta);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

2. alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 16 agosto 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino (art. 46 cpv. 1 CPS), ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1500.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 400.00 spese giudiziarie

fr. 2200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 91 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on May 1, 2007, January 1, 2008, April 1, 2008, September 1, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, July 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, May 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, December 27, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, June 11, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, May 20, 2015, July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.