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10.2006.440

opposizione tardiva

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 13.10.2006, PRPEN

Titolo:

opposizione tardiva

TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE

art. 208 CPP-TI

LESA 1

Incarto n.

10.2006.440

DA

Bellinzona ottobre 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1)

siccome

ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione;

fatti

avvenuti il __________ __________ a __________;

reato previsto dall'art. 90 Cifra 2 LCStr;

e meglio come al decreto d’accusa n. 3085/2006 di data 30 agosto 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille).

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 2000.--.

e inoltre il dissequestro e la restituzione al sequestratario, alla crescita in giudicato del decreto di accusa, dell'autofurgone targato TI __________.

vista l'opposizione interposta in data 25 settembre 2006 dall'accusato;

considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;

che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata al prevenuto in data 30 agosto 2006 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);

che l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata - nonostante l’avviso del 31 agosto 2006 - non era stata ritirata, l'ha ritornata al mittente, il quale in data 14 settembre 2006 ha inviato per conoscenza all'accusato una copia del decreto di accusa, munita dell’apposito timbro (cfr. busta di intimazione);

che per costante giurisprudenza la notifica di un atto giudiziario per raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);

che in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a decorrere l’8 settembre 2006 ed è scaduto il 22 settembre seguente;

che pertanto l'opposizione, inoltrata in data 25 settembre 2006 (cfr. timbro sulla busta), è tardiva;

che indipendentemente da quanto sopra l’accusato - che sembrerebbe aver ricevuto il 20 settembre 2006 la copia per conoscenza del decreto intimatogli per raccomandata e da lui non ritirato (cfr. opposizione) - avrebbe oltretutto ancora avuto la possibilità di fare opposizione, se si fosse attivato tempestivamente;

pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.

2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3. Non si prelevano né tasse, né spese.

4. Intimazione a:

Il presidente: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 208 and Art. 210 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.