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10.2006.449

strattonare e gettare al suolo la moglie provocandole delle contusioni; minacciare di ucciderla e di lederla

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.449

Data decisione, Autorità: 12.04.2007, PRPEN

Titolo:

strattonare e gettare al suolo la moglie provocandole delle contusioni; minacciare di ucciderla e di lederla

LESIONE SEMPLICE MINACCIA

art. 123 cf. 1 CPS art. 180 cpv. 1 CPS

LESA 1

Incarto n.

10.2006.449

DA

Bellinzona aprile 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di lesioni semplici,

per avere a __________, il 1. agosto 2006, strattonandola e gettandola al suolo, provocandogli contusioni multiple come da certificato medico del 1. agosto 2006, cagionato un danno alla salute ed al corpo della moglie LESA 1;

minaccia,

per avere a __________ e in altre località non meglio definite, dal 1 marzo 2006 al 1 agosto 2006, in più occasioni, usando grave minaccia, segnatamente di ucciderla e di lederla, incusso spavento e timore alla moglie LESA 1;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 123 cifra 1, 180 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 66ter CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 18 settembre 2006 n. 3400/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 settembre 2006 dall’accusato;

indetto il dibattimento 12 aprile 2007, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto da entrambi i capi di imputazione, negando l’intenzionalità per il primo e di aver minacciato la moglie;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Lesioni semplici,

1.2. Minaccia,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 48a, 55a, 123, 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

lesioni semplici, art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS,

per avere a __________, il 1. agosto 2006, strattonato e fatto cadere al suolo la moglie LESA 1, provocandole una contusione al ginocchio destro e un’escoriazione al polso sinistro, come da certificato medico del 1. agosto 2006;

e lo proscioglie dall’accusa di minaccia, art. 180 CPS,

per i fatti descritti al punto n. 2 del decreto di accusa n. 3400/2006 del 18 settembre 2006;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 7 (sette) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr. 420.-- (quattrocentoventi);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 650.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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