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10.2006.45

guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.06 - max. 2.40 grammi per mille) e incidente della circolazione

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AIUTO RICERCA

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 29.12.2006, PRPEN

Titolo:

guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.06 - max. 2.40 grammi per mille) e incidente della circolazione

EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE

art. 90 cf. 1 LCSTR art. 91 cf. 1 LCSTR

LESA 1

Incarto n.

10.2006.45

DA

Bellinzona dicembre 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Michela Pignatiello in qualità di Segretaria, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di

1. guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCS,

per aver condotto l’autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcoolemia: min. 2.06 – max. 2.40 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel __________ per analogo reato (alcolemia: 2.08 grammi per mille);

fatti

avvenuti a __________ il __________,

2. infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCS,

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva posta sulla sua destra a delimitazione del campo stradale;

fatti avvenuti a __________ il __________,

perseguito con decreto d’accusa del 23 gennaio 2006 n. DA 199/2006 del che propone la condanna:

1.

Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.

Alla multa di fr. 2'000.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto.

3.

Alla revoca del beneficio della sospensione della condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________.

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 31 gennaio 2006 dall'accusato;

indetto il dibattimento 29 dicembre 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 20/21.12.2006, ha dichiarato di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (cfr. art. 252 CPP), il quale ammette sostanzialmente i fatti a lui addebitati ritenendo comunque che, nella misura in cui, tra l’altro, è prospettata la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso a una precedente condanna, la pena proposta sia eccessiva, rimettendosi per il resto al prudente criterio del giudice;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1, __________, autore colpevole di:

1.1. Guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCS,

per aver condotto

a __________ il __________,

l’autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcoolemia: min. 2.06 – max. 2.40 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2003 per analogo reato (alcolemia: 2.08 grammi per mille)?

1.2. Infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCS,

per avere,

a __________ il __________

circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva posta sulla sua destra a delimitazione del campo stradale?

2. In caso di risposta affermativa a uno o ai precedenti quesiti, quale pena gli deve essere comminata?

3. In caso di una pena privativa della libertà, deve essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

4. La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5. Deve essere revocato il beneficio della sospensione della condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico __________ __________?

6. A chi il carico delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCS; 18, 41, 48, 49, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. Guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCS,

per aver condotto

a __________ il __________,

l’autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcoolemia: min. 2.06 – max. 2.40 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel __________ per analogo reato (alcolemia: 2.08 grammi per mille);

2. Infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCS,

per avere,

a __________ il __________,

circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva posta sulla sua destra a delimitazione del campo stradale;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

2. alla multa di fr. 2'500.00;

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00 (fr. 1’100.00 in caso di richiesta di motivazione scritta).

Ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

Assegna il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

Non revoca il beneficio della sospensione della condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________, ma ne prolunga di un anno il periodo di prova.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 2500.00 multa

fr. 350.00 tassa di giustizia

fr. 350.00 spese giudiziarie

fr. 3200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 252 and Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.