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10.2006.450

omettere di versare gli alimenti alla figlia per un importo di fr. 32'302.50 nel periodo 1. febbraio 2002 - 30 giugno 2006

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.450

Data decisione, Autorità: 12.04.2007, PRPEN

Titolo:

omettere di versare gli alimenti alla figlia per un importo di fr. 32'302.50 nel periodo 1. febbraio 2002 - 30 giugno 2006

TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO

art. 217 cpv. 1 CPS

CIVI 1

Incarto n.

10.2006.450

DA

Bellinzona aprile 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,

per aver omesso, benché ne avesse i mezzi per farlo, di prestare alla figlia __________, e per essa all'CIVI 1 che li anticipa alle beneficiarie, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio 26 settembre 2002 del Pretore del Distretto di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 32'302.50 per il periodo 1 febbraio 2002 - 30 giugno 2006;

fatti avvenuti a __________ nel periodo indicato;

reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 18 settembre 2006 n. 3351/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 32'302.50, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 settembre 2006 dall’accusato;

indetto il dibattimento 12 aprile 2007, al quale hanno partecipato l’accusato e la rappresentante della parte civile, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la rappresentante della parte civile, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa;

sentito da ultimo l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile?

6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 217 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________ nel periodo 1. febbraio 2002 - 30 giugno 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3351/2006 del 18 settembre 2006;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 900.-- (novecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. al versamento alla parte civile, a, rappr. CIVI 1, , dell'importo di fr. 32’302.50, a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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