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10.2006.457

Prostituirsi senza il necessario permesso di Polizia

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.457

Data decisione, Autorità: 27.11.2006, PRPEN

Titolo:

Prostituirsi senza il necessario permesso di Polizia

ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE SOGGIORNO ILLEGALE

art. 199 CPS art. 23 cpv. 1 LDDS art. 23 cpv. 6 LDDS

Incarto n.

10.2006.457

DA

Bellinzona novembre 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Paola Belloli per giudicare

ACCU 1 cittadina rumena ora d’ignota dimora,

prevenuta colpevole di 1. infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (soggiorno illegale)

per avere, a __________ e a __________, nei periodi __________, __________ e __________, esercitando attività lucrativa, soggiornato illegalmente in Svizzera in quanto priva del necessario permesso di Polizia degli stranieri;

2. contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per avere, a __________ presso l’esercizio pubblico __________ e __________ presso l’esercizio pubblico __________, nei periodi __________, __________ e __________, esercitato attività lucrativa senza essere in possesso del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;

3. esercizio illecito della prostituzione

per avere, a __________ presso l’esercizio pubblico __________ e __________ presso l’esercizio pubblico __________, nei periodi __________, __________ e __________, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio pubblico della prostituzione, omettendo di notificarsi alla Polizia cantonale;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 199 CP; 23 cpv. 1 e 23 cpv. 6 LDDS;

perseguita con decreto d’accusa n. 3429/2006 di data 14 settembre 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla pena di 10 (dieci) gironi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 settembre 2006 dall'accusata;

indetto il dibattimento 27 novembre 2006, al quale l'accusata, regolarmente citata nelle forme edittali, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 41, 63, 68, 199 CP; 23 cpv. 1 e 23 cpv. 6 LDDS; 5 Lesprost; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1. Se __________ è autrice colpevole di:

1.1. infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (soggiorno illegale).

1.2. contravvenzione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri.

1.3. esercizio illecito della prostituzione.

2. Sulla pena e sulle spese.

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri ed esercizio illecito della prostituzione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3429/2006 del 14 settembre 2006.

condanna ACCU 1

1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 200.00 totale

./. fr. 100.00 cauzione

fr. 100.00 totale complessivo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Code, Art. 41, Art. 63, Art. 68, and Art. 199 — read in the version of July 1, 2006; the act was consolidated again on December 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.