10.2006.463
opposizione tardiva
Rubrum
AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto:
Data decisione, Autorità: 13.10.2006, PRPEN
Titolo:
opposizione tardiva
TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE
art. 208 CPP-TI
1. CIVI 1
2. CIVI 2
Incarto n.
10.2006.463
DA
Bellinzona ottobre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1
siccome
ritenuto colpevole di danneggiamento;
fatti
avvenuti __________ a __________;
reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP;
e meglio come al decreto d’accusa n. 1485/2006 di data 10 aprile 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1. Alla multa di fr. 600.-- (seicento).
2. Per ogni pretesa le parti civili CIVI 1, __________ e CIVI 2, sono rinviate al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. Ordina, previa crescita in giudicato del presente decreto, la confisca e la distruzione di una bomboletta di smalto acrilico universale marca Capec Glossy, colore nero, sequestrata all’accusato __________.
vista l'opposizione interposta in data 21 settembre 2006 dall'accusato;
considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;
che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di __________ il 10 aprile 2006;
che tale atto gli è stato regolarmente notificato il 2 maggio 2006 (cfr. act 3);
che di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva il 17 maggio 2006;
che l’opposizione interposta da ACCU 1, datata 21 settembre 2006, risulta pertanto tardiva;
pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.
2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3. Non si prelevano né tasse, né spese.
4. Intimazione a:
I
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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