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10.2006.465

circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.66 - max. 3.11 gr/oo)

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.465

Data decisione, Autorità: 05.06.2007, PRPEN

Titolo:

circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.66 - max. 3.11 gr/oo)

GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE

art. 91 cpv. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2006.465

DA

Bellinzona giugno 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Giorgia Scolari in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l'autovettura BMW targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.66 - max. 3.11 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________ il 5 agosto 2006;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 25 settembre 2006 n. 3503/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 5 ottobre 2006 dal difensore;

indetto il dibattimento 5 giugno 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione del teste;

sentito il difensore, il quale postula il proscioglimento del proprio assistito per non aver commesso il fatto, protestando tasse, spese e ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e assegnate ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti e prendendo atto delle dichiarazioni del teste che ha sconfessato il risultato del rapporto di polizia di cui al AI 1;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3503/2006 del 25 settembre 2006;

carica la tassa e le spese allo Stato;

riconosce all’imputato fr. 500.-- a titolo di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 450.00 spese giudiziarie

fr. 30.00 testi

fr. 780.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 91 — read in the version of May 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2008, April 1, 2008, September 1, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, July 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, May 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, December 27, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, June 11, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, May 20, 2015, July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.