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10.2006.482

Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza min. 1.30 - max 1.72 grammi per mille (recidivo).

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.482

Data decisione, Autorità: 24.05.2007, PRPEN

Titolo:

Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza min. 1.30 - max 1.72 grammi per mille (recidivo).

GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE

art. 91 cpv. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2006.482

DA

Bellinzona maggio 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria, per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1, __________)

prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.30 - max. 1.72 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2000 (alcolemia: 1.67 grammi per mille) e nel 2001 (alcolemia: 2.18 grammi per mille) per analogo reato;

fatti avvenuti ad __________ il __________;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 9 ottobre 2006 n. 3787/2006 del che propone la condanna:

1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione da espiare.

2. Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 16 ottobre 2006;

indetto il dibattimento in data 24 maggio 2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, accompagnato dal suo difensore;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale, spontaneamente, chiede che la sua pena venga commutata in lavoro di pubblica utilità. Rileva di essere da sempre un serio lavoratore alle dipendenze di una società di Locarno. Si dichiara pentito per gli atti compiuti ed afferma di avere ridotto il consumo di alcolici e di volere in futuro sottoporsi alle prove alcolemiche a sorpresa organizzate dall’istituto Ingrado, al quale si è già rivolto.

sentito il difensore, il quale chiede la commutazione della pena comminata in lavoro di pubblica utilità, sottolineando l’idoneità dell’accusato per questo tipo di occupazione;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. È ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine, per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

L’eventuale pena può essere scontata con lavori di pubblica utilità?

3. L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale, e se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. l’art. 91 cpv. 1 LCStr, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo positivamente ai quesiti posti e preso atto della buona volontà dimostrata dall’accusata;

dichiara ACCU autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3787/2006 del 9 ottobre 2006;

condanna ACCU 1

1. al lavoro di pubblica utilità di 300 (trecento) ore da effettuare.

§ l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).

2. alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento) da pagare entro 3 (tre) mesi;

§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Servizio giuridico della Sezione della circolazione, Camorino

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'200.-- multa

fr. 250.-- tassa di giustizia

fr. 350.-- spese giudiziarie

fr. 1'800.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
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