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10.2006.588

Viaggiare in treno senza biglietto.

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.588

Data decisione, Autorità: 04.09.2007, PRPEN

Titolo:

Viaggiare in treno senza biglietto.

INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SUL TRASPORTO PUBBLICO

art. 51 cpv. 1 LTP

CIVI 1

Incarto n.

10.2006.588

DA

Bellinzona settembre 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico,

per avere viaggiato utilizzando i treni regionali delle CIVI 1 senza essere in possesso di un valido titolo di trasporto e meglio:

- il 27.06.2006 sulla tratta Lugano-Locarno,

- il 31.07.2006 sulla tratta Bellinzona-Locarno;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 51 cpv. 1 LTP;

perseguito con decreto d’accusa del 20 novembre 2006 n. 4356/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________ dell'importo di fr. 301.20, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 25.-- e delle spese giudiziarie di fr. 25.--.

La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 11 dicembre 2006;

indetto il dibattimento 4 settembre 2007, al quale è comparso l’accusato, assistito dal proprio difensore avv. __________, __________; il Procuratore pubblico con lettera 10 maggio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti il difensore il quale chiede non contesta il reato, ma chiede vengano applicati gli art. 52 e in specie l’artr. 53 CP e che quindi si prescinda dalla pena. L’accusato, apprendista senza lavoro e a carico dell’assistenza, ha faticato non poco a saldare l’esecuzione di fr. 673.85, come attestato dalla ricevuta prodotta: egli ha risarcito il danno e ha compiuto ogni sforzo per farlo;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, per avere viaggiato utilizzando i treni regionali delle CIVI 1 senza essere in possesso di un valido titolo di trasporto e meglio:

- il 27.06.2006 sulla tratta Lugano-Locarno,

- il 31.07.2006 sulla tratta Bellinzona-Locarno?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

2.1. Sussiste un motivo d’impunità ex art. 52 e/o 53 CP?

3. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 51 cpv. 1 LTP; 53 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1 e 2.1.; come segue agli altri quesiti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico (art. 51 cpv. 1 LTP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4356/2006 del 20 novembre 2006;

prescinde dalla punizione di ACCU 1 in applicazione dell’art. 53 CP, dando atto che le pretese di parte civile sono state integralmente rifuse;

assegna a carico di ACCU 1 la tassa di giustizia di fr. 50.-- e le spese giudiziarie di fr. 50.-- per complessivi fr. 100.-- (cento);

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.-- tassa di giustizia

fr. 50.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 100.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 53 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.