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10.2006.60

furto di un telefono cellulare

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 13.06.2006, PRPEN

Titolo:

furto di un telefono cellulare

FURTO

art. 139 cf. 1 CPS

CIVI 1

Incarto n.

10.2006.60

DA

Bellinzona giugno 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di furto,

per avere, a __________ il 15 dicembre 2995, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, ai danni di CIVI 1 sottratto un telefono cellulare marca Nokia di un valore dichiarato dalla parte lesa di fr. 550.--;

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 30 gennaio 2006 n. DA 264/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 febbraio 2006 dall’accusato;

indetto il dibattimento 13 giugno 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da l'accusato, il quale chiede il proscioglimento dichiarando che non ha mai rubato nulla in vita sua;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di furto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 139 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU autore colpevole di:

furto, art. 139 cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________ il 15 dicembre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 264/2006 del 30 gennaio 2006;

condanna ACCU

1. alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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