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10.2006.84

viaggiare senza un valido titolo di trasporto sulla tratta ferroviaria Lugano-Paradiso

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.84

Data decisione, Autorità: 19.07.2006, PRPEN

Titolo:

viaggiare senza un valido titolo di trasporto sulla tratta ferroviaria Lugano-Paradiso

INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SUL TRASPORTO PUBBLICO

art. 51 cpv. 1 LTP

CIVI 1

Incarto n.

10.2006.84

DA

Bellinzona luglio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con la segretaria Petra Vanoni per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico,

per avere, sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, fraudolentemente ottenuto prestazioni di trasporto sul tratto Lugano-Paradiso, nella fattispecie ai danni di CIVI 1;

fatti avvenuti a Lugano il 20 ottobre 2005;

reato previsto dall’art. 51 cpv. 1 LTP, in relazione con l’art. 1 cpv. 1 OTP;

perseguito con decreto d’accusa del 20 febbraio 2006 n. DA 645/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 120.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

indetto il dibattimento 19 luglio 2006, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 31 maggio 2006, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. Può essere confermata e, se sì, in che misura, la condanna al risarcimento della parte civile contenuta nel decreto d’accusa?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 51 cpv. 1 LTP; 1 cpv. 1 OTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico, art. 51 cpv. 1 LTP,

per i fatti compiuti a Lugano il 20 ottobre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 645/2006 del 20 febbraio 2006;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 100.-- (cento);

2. al versamento alla parte civile, CIVI 1, dell’importo di fr. 120.-- a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

dispone che la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 100.00 spese di inchiesta

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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