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10.2006.95

inferimiera che su richiesta del primario falsifica dati riguardanti i pazienti

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.95

Data decisione, Autorità: 15.09.2006, PRPEN

Titolo:

inferimiera che su richiesta del primario falsifica dati riguardanti i pazienti

TRUFFA

art. 146 cpv. 1 CPS

Incarto n.

10.2006.95

DA

Bellinzona settembre 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1

(difesa da: DI 1,)

prevenuta colpevole di complicità in truffa,

per avere, a __________, nel periodo __________, nella sua qualità di infermiera diplomata presso la Clinica psichiatrica “__________” facente capo al dott. __________, (proprietario e primario della struttura medica), allo scopo di procacciare a quest’ultimo un indebito profitto, assecondato il dott. __________ e la struttura a lui facente capo nell’ingannare con astuzia i funzionari delle casse malati preposti al pagamento delle fatture, così da indurli a compiere atti pregiudizievoli del patrimonio di terzi consistenti in particolare nel pagamento di fatture per prestazioni medico-sanitarie fittizie; configurandosi l’inganno astuto nell’aver personalmente partecipato all’allestimento di cartelle infermieristiche contenenti dati inveritieri relativi a prestazioni in realtà mai fornite che avrebbero costituito la base per la fatturazione e in ogni caso sarebbero state idonee a comprovare - anche a fronte di verifiche - degenze e prestazioni in realtà fittizie, più specificatamente per avere - come da lei stessa ammesso - in alcune occasioni, personalmente annotato nei cd. “fogli di decorso” - contrariamente alla verità - dati relativi allo “status” di pazienti, tipo “Ndp” (“Nulla di particolare”), “È rientrato” e simili, tali da comprovare la loro degenza in clinica “__________” e giustificare così le relative fatture alle casse malati, ritenuto che come accertato dalla Corte d’assise che ha processato __________, nel corso del periodo in cui ACCU 1 ha lavorato presso la Clinica “__________”, tale struttura sanitaria ha emesso - fra l’altro - false fatturazioni riferite ai pazienti __________. (degenza __________) e ____________________ (degenza __________);

reato previsto dagli art. 25 e 146 cpv. 1 CP;

perseguita con decreto d’accusa n. 562/2006 di data 13 febbraio 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla multa di fr. 100.--.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 febbraio 2006 dall'accusata;

indetto il dibattimento 15 settembre 2006, al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il difensore;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di complicità in truffa per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 25, 146 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di complicità in truffa per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 562/2006 del 13 febbraio 2006.

carica le spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il segratario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 25 and Art. 146 — read in the version of July 1, 2006; the act was consolidated again on December 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.