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10.2006.96

abbandono del luogo dell'incidente e conseguente elusione dei provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.96

Data decisione, Autorità: 05.09.2006, PRPEN

Titolo:

abbandono del luogo dell'incidente e conseguente elusione dei provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida

ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO

art. 90 cf. 1 LCSTR art. 91a cpv. 1 LCSTR art. 92 cpv. 1 LCSTR

1. LESA 1

2. LESA 2

3. LESA 3

Incarto n.

10.2006.96

DA

Bellinzona settembre 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l’autovettura BMW targata __________ essendo in stato di spossatezza;

fatti avvenuti a __________ il 12 dicembre 2005;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 2 LCStr;

2. infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell’immettersi sull’intersezione con percorso rotatorio obbligato, negligentemente perso la padronanza di guida continuando così la corsa cozzando conseguentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica posto al centro dell’intersezione stessa;

fatti avvenuti a __________ il 12 dicembre 2005;

reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

3. inosservanza dei doveri in caso d'infortunio,

per aver abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

fatti avvenuti a __________ il 12 dicembre 2005;

reato previsto dall’art. 92 cpv. 1 LCStr, in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 27 febbraio 2006 n. DA 766/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 1 marzo 2006 dal difensore;

indetto il dibattimento 5 settembre 2006, al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, prospettata all’imputato un’eventuale condanna ex art. 91a cpv. 1 LCStr, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione dei testi;

sentito il difensore, il quale il quale rileva che il suo assistito non ha subito un colpo di sonno, bensì un improvviso e temporaneo malore. Egli chiede pertanto il proscioglimento dai primi due capi di imputazione, in quanto fa difetto l’intenzionalità e non vi è nemmeno un’imprevidenza colpevole. Per quanto concerne i rimanenti capi di imputazione egli postula, in via principale, di prescindere da ogni pena, ex art. 10 CPS, e, in via subordinata, tenuto conto della scemata responsabilità e del sincero pentimento, una condanna ad una sola pena pecuniaria, inferiore a quella proposta dal Procuratore pubblico, senza iscrizione a casellario giudiziario e con rinvio delle parti civili al competente foro civile per le loro eventuali ulteriori pretese di risarcimento;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Guida in stato di inattitudine,

1.2. Infrazione alle norme della circolazione,

1.3. Inosservanza dei doveri in caso di infortunio,

1.4. Elusione dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 91 cpv. 2, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC,

per avere, a __________ il 12 dicembre 2005, alla guida della autovettura BMW targata __________, nell’immettersi sull’intersezione con percorso rotatorio obbligato, negligentemente perso la padronanza di guida continuando così la corsa cozzando conseguentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica posto al centro dell’intersezione stessa;

2. inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr, in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr,

per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

3. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr,

per avere, nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo, intenzionalmente abbandonato il luogo dell’incidente e rendendosi temporaneamente irreperibile, dovendo presumere che sarebbe stato sottoposto agli esami per l’accertamento del tasso alcolemico, eludendo così lo scopo di tali provvedimenti;

e lo proscioglie dall’accusa di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 2 CPS,

per i fatti descritti al punto n. 1 del decreto d’accusa n. DA 766/2006 del 27 febbraio 2006;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 1'000.-- (mille);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 300.00 spese giudiziarie

fr. 1500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 26, Art. 27, Art. 31, Art. 34, Art. 51, Art. 91, Art. 91a, and Art. 92 — read in the version of December 1, 2005; the act was consolidated again on January 1, 2007, May 1, 2007, January 1, 2008, April 1, 2008, September 1, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, July 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, May 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, December 27, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, June 11, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, May 20, 2015, July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.