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10.2007.154

Maltrattemento di animali appartenenti a terzi

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 13.02.2008, PRPEN

Titolo:

Maltrattemento di animali appartenenti a terzi

INFRAZIONE ALLA LEGGE SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

art. 27 cpv. 1 LPDA

CIVI 1

patr. da: PR 1

Incarto n.

10.2007.441

DA

Bellinzona febbraio 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 2

patr. da: PR 1

prevenuto colpevole di infrazione alla Legge sulla protezione degli animali,

per avere, in date imprecisate nel periodo metà ottobre 2006 / inizio marzo 2007, in territorio di __________ (Zona __________ __________), intenzionalmente maltrattato in un numero di occasioni non determinato, ma in almeno cinque circostanze, delle capre di proprietà di ACCU 1, talvolta colpendole con delle bastonate e altre volte dando loro la scossa mediante un elettrostimolatore, appoggiando lo stesso alla parte posteriore del corpo delle bestie;

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto dall’art. 27 cpv. 1 LPDA, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito con decreto d’accusa DA n. 3555/2007 di data 29 ottobre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 3'300.00 (tremilatrecento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 220.00 (duecentoventi).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

Al versamento alla parte civile ACCU 1, __________, della somma di fr. 1'561.-- a titolo di risarcimento.

3.

Alla multa di fr. 500.00 (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.

5.

Ordina la confisca e la distruzione di una pistola scacciacani Marca __________ (modello __________, cal. 6 mm, n. di serie __________) nonché di un elettrostimolatore di colore arancione (marca __________), oggetti sequestrati al denunciato l'8.05.2007.

6.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 5 novembre 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 13 febbraio 2008, congiunto con quello riferito all’incarto n. 10.2007.154, al quale sono comparsi l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, la parte civile, accompagnata dal proprio patrocinatore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del suo decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

dato atto che al dibattimento le parti hanno concluso un accordo sulla pretesa di parte civile;

sentito il difensore, il quale ha chiesto un’importante riduzione della pena, in considerazione del pentimento manifestato dall’accusato e dell’accordo concluso con la parte civile in sede dibattimentale;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È l’accusato autore colpevole di infrazione alla Legge sulla protezione degli animali per i fatti descritti nel decreto d’accusa del 29.10.2007?

2.In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?

3.L’eventuale pena può essere sospesa condizionalmente?

4.Dev’essere confermata la confisca e la distruzione di:

-pistola scacciacani M,__________,6MM,NO__________,

-elettrostimolatore arancione __________,

entrambi sequestrati l’8 maggio 2007?

5.A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 27 cpv. 1 LPDA; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione alla Legge sulla protezione degli animali, ax art. 27 cpv. 1 LDPA, per i fatti descritti nel decreto d’accusa del 29.10.2007;

condanna ACCU

1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 100.00 (cento), per un totale di fr. 500.00 (cinquecento);

§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. alla multa di fr. 250.00 (duecentocinquanta);

§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.00.

conferma la confisca e la distruzione dell’elettrostimolatore arancione, marca __________;

ordina il dissequestro e la restituzione al proprietario, __________, __________, dello scacciacani M,__________,6MM,NO__________;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Ufficio federale di veterinaria, Berna.

Ufficio reperti, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 250.00 multa

fr. 250.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 0.00 spese di inchiesta

fr. 0.00 testi

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 42 and Art. 106 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Bundesgesetz über die Bearbeitung von Flugpassagierdaten zur Bekämpfung von terroristischen und anderen schweren Straftaten, Art. 27 — the act was consolidated again on January 1, 2026.