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10.2007.16

Utilizzare ripetutamente una vignetta autostradale contraffatta

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Numero d'incarto: 10.2007.16

Data decisione, Autorità: 21.08.2007, PRPEN

Titolo:

Utilizzare ripetutamente una vignetta autostradale contraffatta

FALSITÀ IN DOCUMENTI

art. 251 cf. 2 CPS

LESA 1

Incarto n.

10.2007.16/GEJ

DA

Bellinzona agosto 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con la segretaria Joyce Genazzi per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di falsità in documenti (caso di lieve entità),

per avere, su diversi tratti autostradali della Svizzera, in diverse occasioni, a far tempo dalla primavera 2006, per procacciarsi un indebito profitto, alfine di circolare sulle autostrade svizzere senza pagare alcunché, ripetutamente usato, a scopo d’inganno, una vignetta autostradale 2006 contraffatta (stampa a getto d’inchiostro), da lui asseritamene acquistata da una terza persona a lui sconosciuta per il prezzo di fr. 10.-- e applicata al parabrezza della sua vettura VW Passat, targata TI __________,

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 251 cifra 2 CP richiamati gli art. 48 e 58 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 30 novembre 2006 n. 4519/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.

ed inoltre - Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona, il __________ 2004;

- Ordina la confisca della vignetta autostradale falsificata sequestrata in data 08.10.2006 (art. 58 e 59 CPS).

- La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 18 dicembre 2006;

indetto il dibattimento 21 agosto 2007, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 13 luglio 2007, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

rilevato che risulta che il reato oggetto del decreto d’accusa riveste carattere giuridico diverso, punito con pena uguale o meno grave rispetto a quella dell’art. 251 cifra 2 CP prospettata dal Procuratore Pubblico e meglio quello dell’art. 245 cifra 2 CP (v. scritto Direzione generale delle dogane del 27.10.2006) secondo cui “chiunque usa come genuini, inalterati o validi valori di bollo ufficiali contraffatti, alterati od annullati è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria”. Secondo dottrina dominante, infatti, la vignetta autostradale configura il caso tipico di applicazione di questo disposto di legge (Christiane Meili, Basler Kommentar, STGB II, ad art. 245 n. 13);

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 245 CP; 9 e segg., 250, 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1. È __________ autore colpevole di:

1.1 falsità in documenti?

1.2 falsificazione di valori di bollo ufficiali?

per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona, il __________ 2004?

4. Deve essere ordinata la confisca della vignetta autostradale falsificata sequestrata in data 08.10.2006?

5. L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e se sì a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

6. A chi vanno caricate le tasse e le spese di giudizio e quale esito deve essere dato alla cauzione di fr. 200.-- versata?

dichiara ACCU 1

autore colpevole di falsificazione di valori di bollo ufficiali per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4519/2006 del 30 novembre 2006.

condanna ACCU 1

1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento) con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro tre mesi, ritenuto che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona, il __________ 2004;

ordina la confisca della vignetta autostradale contraffatta e sequestrata in data 8.10.2006;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

Avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Direzione generale delle dogane, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

- fr. 200.-- cauzione

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Code, Art. 48, Art. 58, Art. 106, Art. 245, and Art. 369 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.