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10.2007.193

Afferrare una persona per i capelli

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2007.193

Data decisione, Autorità: 17.04.2008, PRPEN

Titolo:

Afferrare una persona per i capelli

VIE DI FATTO

art. 126 cpv. 1 CPS

Incarto n.

10.2007.193

DA

Bellinzona aprile 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di vie di fatto,

per avere, a __________, il __________, dopo un breve battibecco, afferrandola per i capelli strappandogliene una ciocca, commesso vie di fatto contro LESA 1;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 126 cpv. 1 CP;

perseguita con decreto d’accusa del 30 aprile 2007 n. 1304/2007 del che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.00 (cinquanta).

ed inoltre 3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 2 maggio 2007;

indetto il dibattimento 17 aprile 2008, al quale è comparsa l’accusata; il Procuratore pubblico con lettera 21 dicembre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentite la teste __________ , __________, da __________, in __________, nubile, studentessa liceale, figlia di ACCU 1, la quale avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP;

richiamati l’art. 130 in relazione con l’art. 125 lett. b CPP, la teste non è chiamata a prestare giuramento o promessa;

per ultima l’accusata, la quale sostiene di essersi dovuta difendere e che ciò sia avvenuto, visto quanto da lei subito, in maniera proporzionata. Essa postula quindi il proprio proscioglimento;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autrice colpevole di vie di fatto, per avere, a __________, il 4.9.2006, dopo un breve battibecco, afferrandola per i capelli strappandogliene una ciocca, commesso vie di fatto contro LESA 1?

2. Può trovare applicazione:

2.1. l’art. 15 CP (legittima difesa esimente)?

2.2. l’art. 16 CP (legittima difesa discolpante)?

2.3. l’art. 48 lett. b CP ?

3. In caso di condanna quale deve essere la pena?

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 15 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente al quesito posto sub 2.1.; negativamente al quesito posto sub 1; come segue al quesito posto sub 4; decaduti gli altri quesiti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di vie di fatto, avendo agito in stato di legittima difesa esimente;

assegna le tasse e le spese allo Stato;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 50.-- tassa di giustizia

fr. 50.-- spese giudiziarie

fr. 20.-- testi

fr. 120.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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