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10.2007.194

Offendere l'onore di una person; circolare con un veicolo alla velocità punibile di km/h 166 constatata tramite radar in km/h 173 (velocità prescritta km/h 120)

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2007.194

Data decisione, Autorità: 22.01.2008, PRPEN

Titolo:

Offendere l'onore di una person; circolare con un veicolo alla velocità punibile di km/h 166 constatata tramite radar in km/h 173 (velocità prescritta km/h 120)

INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE INGIURIA

art. 177 CPS art. 90 cf. 2 LCSTR

LESA 1

Incarto n.

10.2007.194

DA

Bellinzona gennaio 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1. ingiuria,

per avere, a __________ in data __________, offeso l’onore di LESA 1 con l’epiteto “rincoglionita”;

2. grave infrazione alle norme della circolazione,

per avere, in territorio di __________ in data __________, circolato al volante della vettura Opel targata TI __________, sull’autostrada A2 in direzione sud, ad una velocità punibile di km/h 166 constatata tramite radar in km/h 173 (velocità prescritta km/h 120);

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 177 CP e 90 cifra 2 LCStr; richiamato l’art. 42 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 25 aprile 2007 n. 1255/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.00 corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.00 (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 800.00 (ottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 8 (ott) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 4 maggio 2007;

indetto il dibattimento 22 gennaio 2008, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 4 ottobre 2007, non è comparso (causa impegni scolastici __________), mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

sentito il difensore, il quale chiede tuttavia il proscioglimento dal reato di ingiuria e quindi una riduzione della pena; non contesta il reato in materia di circolazione stradale;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1. ingiuria, per avere, a __________ in data __________, offeso l’onore di LESA 1 con l’epiteto “rincoglionita”?

1.2. grave infrazione alle norme della circolazione, per avere, in territorio di __________ in data __________, circolato al volante della vettura Opel targata TI __________ sull’autostrada A2 in direzione sud, ad una velocità punibile di km/h 166 constatata tramite radar in km/h 173 (velocità prescritta km/h 120)?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1.2. e 3.; negativamente al quesito posto sub 1.1., come segue ai quesiti posti sub 2.e 4.;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1255/2007 del 25 aprile 2007;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 600.-- (seicento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- per complessivi fr. 300.-- (trecento);

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di ingiuria;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

il condannato può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva;

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 600.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 900.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Code, Art. 42, Art. 106, Art. 177, and Art. 369 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.