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10.2007.213

Abusare ripetutamente (116 volte) di un impianto di telecomunicazioni

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2007.213

Data decisione, Autorità: 27.03.2009, PRPEN

Titolo:

Abusare ripetutamente (116 volte) di un impianto di telecomunicazioni

ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI

art. 179 let. septies CPS

Incarto n.

10.2007.213

10.2007.214

DA

DA

Bellinzona marzo 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Giudice supplente della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 ,

ACCU 2 ,

(difeso da: DI 2)

ACCU 1,

prevenuta colpevole di ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni,

per avere, a __________, nel periodo dal __________ al __________.1.2006, agendo in correità ACCU 2 titolare dell’abbonamento telefonico, allo scopo di inquietare e importunare l’ex consorte CIVI 1, formando per 116 volte il collegamento telefonico chiudendo poi immediatamente la comunicazione, ripetutamente abusato di un impianto di telecomunicazioni;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 179septies CP;

perseguita con decreto d’accusa del 30 aprile 2007 n. 1305/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

ed inoltre 3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

ACCU 2

prevenuto colpevole di ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni,

per avere, a __________, nel periodo dal __________ al __________, quale titolare dell’abbonamento telefonico in uso anche alla di lui __________, allo scopo di inquietare e importunare CIVI 1, ex marito della moglie, formando rispettivamente autorizzando l’uso del telefono per 116 volte per comunicazioni della durata di pochi secondi, ripetutamente abusato di un impianto di telecomunicazioni;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 179septies CP;

perseguito con decreto d’accusa del 30 aprile 2007 n. 1306/2007 del AINQ 1, , che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

ed inoltre 3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 9 maggio 2007;

indetto il dibattimento 27 marzo 2009, al quale sono comparsi gli accusati personalmente, il difensore del signor ACCU 2, la parte civile e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 5 ottobre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma dei decreti d'accusa impugnati;

accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati, sentiti i testi;

preso atto che nel corso del dibattimento la parte civile ha dichiarato di ritirare la querela limitatamente al signor ACCU 2, di modo che il procedimento è continuato nei confronti di ACCU 1;

sentito il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e la rifusione dell’importo omnicomprensivo di fr. 3'000.- a titolo di ripetibili;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È ACCU 1, , autrice colpevole di ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni,

per avere, a, nel periodo dal _________ al __________, agendo in correità con ACCU 2 titolare dell’abbonamento telefonico, allo scopo di inquietare e importunare l’ex consorte CIVI 1, formando per 116 volte il collegamento telefonico chiudendo poi immediatamente la comunicazione, ripetutamente abusato di un impianto di telecomunicazioni?

2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena le deve essere inflitta?

3. Il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 12 segg., 34 segg., 42 segg., 97, 106, 109, 179septies CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni per i fatti descritti nel decreto d’accusa, per intervenuta prescrizione dell’azione penale.

carica le spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice supplente: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 250.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 100.- testimoni

fr. 500.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 12, Art. 34, Art. 42, Art. 97, Art. 106, Art. 109, and Art. 179septies — read in the version of February 1, 2009; the act was consolidated again on April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.