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10.2007.231

Scalfire in più punti in tre occasioni diverse la carrozzeria di un auto; telefonare e inviare SMS in almeno 25 occasioni allo scopo di importunare

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2007.231

Data decisione, Autorità: 31.01.2008, PRPEN

Titolo:

Scalfire in più punti in tre occasioni diverse la carrozzeria di un auto; telefonare e inviare SMS in almeno 25 occasioni allo scopo di importunare

ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI DANNEGGIAMENTO

art. 144 cpv. 1 CPS art. 179septies CPS

CIVI 1

Incarto n.

10.2007.231

DA

Bellinzona gennaio 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di 1. danneggiamento ripetuto,

1.1. per avere, a __________ in via __________, il 28 luglio 2005, intenzionalmente danneggiato il veicolo Mercedes Benz C200 targato __________ di proprietà di CIVI 1 scalfendone con un oggetto appuntito la fiancata destra (danni quantificati in fr. 1’800.-- dalla parte civile);

1.2. per avere, a __________ in via __________, l’1 giugno 2006, intenzionalmente danneggiato il veicolo Mercedes Benz C200 targato __________ di proprietà di CIVI 1 scalfendolo in più punti (danno quantificato in fr. 7’800.-- dalla parte civile);

1.3. per avere, a __________ in via __________, il 14 luglio 2006, intenzionalmente danneggiato il veicolo Mercedes Benz C200 targato __________ di proprietà di CIVI 1 scalfendone le due fiancate (danno non quantificato dalla parte civile);

2. abuso di impianti di telecomunicazioni,

per avere, in località non meglio precisate nel periodo 15 aprile 2006/18 luglio 2006, ripetutamente abusato per malizia di un impianto telefonico soggetto alla privativa dei telefoni per importunare CIVI 1 selezionando o inviando SMS, in almeno 25 circostanze, all’utenza mobile __________ in uso alla parte civile;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 144 cpv. 1 e 179septies CPS, richiamato l’art. 42 CPS;

perseguita con decreto d’accusa del 21 maggio 2007 n. 1549/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 2’800.-- (duemilaottocento), corrispondente a 35 (trentacinque) aliquote da fr. 80.-- (ottanta) (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 800.-- (ottocento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 8 (otto) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 23 maggio 2007 dall’accusata;

indetto il dibattimento 31 gennaio 2008, al quale hanno partecipato l’accusata, assistita dal suo difensore, la parte civile dopo la sua audizione in qualità di teste, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell’accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata ed all’audizione dei testi;

sentita la parte civile, la quale chiede la conferma decreto d’accusa. Si rivolgerà al competente foro per le sue pretese di risarcimento dei danni;

sentito il difensore, il quale rileva la mancanza di prove a carico dell’accusata e l’inattendibilità dei testi a favore della parte civile. Egli postula quindi il proscioglimento della propria assistita da entrambi i capi di imputazione;

sentiti in replica e duplica la parte civile ed il difensore;

sentita da ultimo l’accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputata è autrice colpevole di:

1.1. Danneggiamento ripetuto,

1.2. Abuso di impianti di telecomunicazioni,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L’imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 42, 144 cpv. 1 e 179septies CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

1. danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,

2. abuso di impianti di telecomunicazioni, art. 179septies CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1549/2007 del 21 maggio 2007;

carica la tassa e le spese di giudizio allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 40.00 testi

fr. 440.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 94 and Art. 276 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.