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10.2007.264

Omettere di dare precedenza

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AIUTO RICERCA

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 05.05.2008, PRPEN

Titolo:

Omettere di dare precedenza

INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE

art. 90 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2007.264

DA

Bellinzona maggio 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1;

prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione;

per avere, alla guida del veicolo SMART targato __________, violato gravemente le norme della circolazione stradale cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui rispettivamente assunto tale rischio e meglio, per avere, a __________, proveniente da via __________, all’altezza dell’intersezione con via __________ __________, nell’immettersi per svoltare a sinistra in direzione di __________, omesso, al dare la precedenza, di prestare la dovuta attenzione al traffico proveniente in senso contrario, non avvedendosi pertanto del sopraggiungente motoveicolo Husqvarna targato __________, condotto da CIVI 1, con la conseguenza che questi non riuscì a frenare per tempo, collidendo contro la fiancata sinistra del veicolo e rovinando in seguito a terra, riportando le lesioni descritte nel certificato medico agli atti di data __________ dell’Ospedale Regionale di __________ __________;

fatti

avvenuti il __________ a __________;

reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa n. 1936/2007 di data 18 giugno 2007 della AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 6'400.00 (seimilaquattrocento) corrispondente a 40 (quaranta) aliquote da fr. 160.00 (centosessanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 800.00 (ottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 8.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 1'000.00 (mille).

4. La parte civile è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura.

5. Ordina il dissequestro del motoveicolo HUSQVARNA targata __________6.

La condanna verrà iscritta a casellario.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 giugno 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 5 maggio 2008, al quale hanno preso parte l’accusato e la patrocinatrice della parte civile, mentre la Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È l’accusato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa?

2. In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?

3. L’eventuale pena può essere posta al beneficio della sospensione condizionale?

4. A chi devono essere caricate le tasse e le spese?

5. Devono essere accolte le pretese di parte civile?

6. Dev’essere confermato il dissequestro del motoveicolo coinvolto nell’incidente?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1,

autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1936/2007 del 18 giugno 2007.

Condanna ACCU

1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 140.00 (centoquaranta), per un totale di fr. 700.00 (settecento);

§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 600.00 (seicento);

§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3. al pagamento di 9/10 della tassa e delle spese giudiziarie (di 1/10 a carico dello Stato), ammontanti a complessivi fr. 1'200.00.

Rinvia le eventuali pretese di parte civile al competente foro civile.

Ordina il dissequestro del motoveicolo HUSQVARNA targato __________

Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo Giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione della circolazione stradale, Camorino

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1:

fr. 600.00 multa

fr. 135.00 tassa di giustizia

fr. 945.00 spese giudiziarie

ccccccccccccccc

fr. 1080.00 totale

a carico dello Stato:

fr. 15.00 tassa di giustizia

fr. 105.00 spese giudiziarie

ccccccccccccccc

fr. 120.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 106 and Art. 369 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.