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10.2007.278

Sottrarre un cassetta di zucchine

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2007.278

Data decisione, Autorità: 19.02.2008, PRPEN

Titolo:

Sottrarre un cassetta di zucchine

REATO DI POCA ENTITÀ

art. 139 agg. 172 let. ter CPS

CIVI 1

Incarto n.

10.2007.278

DA

Bellinzona febbraio 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di furto di poca entità,

per avere, in correità con __________, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene ai danni di CIVI 1, presso il campo agricolo di __________ il __________, una cassetta di zucchine per un valore complessivo di fr. 45.--;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 139, richiamato l'art. 172ter CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 27 giugno 2007 n. 2153/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.-- con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 3 luglio 2007 dall’accusato;

indetto il dibattimento 19 febbraio 2008, al quale l’accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 12 dicembre 2007, non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di furto di poca entità per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 139 e 172ter CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

furto di poca entità, art. 139 CPS, richiamato l’art. 172ter CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2153/2007 del 27 giugno 2007;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

comunica che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 900.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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