Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

10.2007.300

Colpire una persona al volto con il tacco delle scarpe

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2007.300

Data decisione, Autorità: 18.03.2008, PRPEN

Titolo:

Colpire una persona al volto con il tacco delle scarpe

LESIONE SEMPLICE

art. 123 cf. 1 CPS

CIVI 1

patr. da: PR 1

Incarto n.

10.2007.300

DA

Bellinzona marzo 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di lesioni semplici,

per avere a __________ il 9 marzo 2007, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1 colpendolo ripetutamente al volto con il tacco della sua scarpa provocandogli le lesioni attestate nel certificato medico 9 marzo 2007 dell’Ospedale Regionale di __________ agli atti;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CPS;

perseguita con decreto d’accusa del 25 giugno 2007 n. 2053/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.--, corrispondente a 10 aliquote da fr. 30.--(art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 200.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 18 luglio 2007 dall’accusata;

indetto il dibattimento 18 marzo 2008, al quale hanno partecipato l’accusata, assistita dal suo difensore, la parte civile e la sua patrocinatrice, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata e all’audizione dei testi;

sentita la patrocinatrice della parte civile, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa, rilevando come le prove assunte, anche in data odierna, abbiano confermato la credibilità della versione del proprio assistito;

sentito il difensore, il quale evidenziando le contraddizioni nelle versioni rese dalla parte civile a fronte della linearità e della credibilità di quella fornita dall’accusata. La deposizione odierna del teste di parte civile è sospetta e poco credibile, mentre quella del teste indicato dall’accusata ha confermato sostanzialmente la versione di quest’ultima. La reazione dell’accusata è proporzionata all’aggressione subita ed alle circostanze. Per tale ragione la difesa ne chiede il proscioglimento;

sentiti in replica la patrocinatrice della parte civile ed in duplica il difensore;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputata è autrice colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

1.1. Sono dati i presupposti di cui agli art. 15 CPS, rispettivamente 16 CPS?

2. Quale deve essere la pena?

3. L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 15, 16, 123 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2053/2007 del 25 giugno 2007;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.-- (trecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 505.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 105.00 testi

fr. 705.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 94 and Art. 276 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.