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10.2007.304

Offendere l'onore di terze persone con scritti e parole

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2007.304

Data decisione, Autorità: 20.05.2008, PRPEN

Titolo:

Offendere l'onore di terze persone con scritti e parole

DIFFAMAZIONE INGIURIA

art. 173 cpv. 1 CPS art. 177 cpv. 1 CPS

Incarto n.

10.2007.304

10.2007.305

DA

DA

Bellinzona maggio 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

e

ACCU 2 ,

prevenuti colpevole di 1. ACCU 1

1. ripetuta ingiuria,

per avere, in due occasione, a __________ e a __________, nel corso del mese di marzo 2007 leso l’onore di CIVI 1:

- inviandogli, presso il suo domicilio, a __________, nel corso del mese di marzo 2007, uno scritto che recitava testualmente: “Der Liebe Gott soll Sie verfluchten und verbannen!”,

- applicando, a __________, in data 13 marzo 2007, sulla porta d’ingresso del di lui appartamento, presso l’Hotel __________, un foglio recante la scritta “Krepieren”;

reato previsto dall’art. 177 cpv. 1 CPS;

fatti avvenuti a __________ e a __________, nel corso del mese di marzo 2007;

2. ripetuta diffamazione,

per avere, a __________, in data 13 e 14 marzo 2007, leso l’onore di CIVI 1, accusandolo, in presenza di terzi, di essere un “truffatore”, di averle “rubato i clienti” e di “averla molestata sessualmente”;

reato previsto dall’art. 173 cpv. 1 CPS;

fatti avvenuti a __________, in data 13 e 14 marzo 2007;

perseguita con decreto d’accusa del 5 luglio 2007 n. 2257/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta) cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 700.--.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 300.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per la liquidazione delle pretese di risarcimento (art. 267 CPP).

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

2. ACCU 2

diffamazione,

per avere, a __________, in data 13 marzo 2007, leso l’onore di CIVI 1 e di __________, accusandoli, in presenza di terzi, di “rubare i clienti” alla signora ACCU 1;

reato previsto dall’art. 173 cpv. 1 CPS;

fatti avvenuti a __________, in data 13 marzo 2007;

perseguito con decreto d’accusa del 5 luglio 2007 n. 2259/2007 del AINQ 1, , che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 150.--.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 100.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 16 luglio 2007, rispettivamente 19 luglio 2007;

indetto il dibattimento 20 maggio 2008, al quale hanno partecipato gli imputati e la patrocinatrice della parte civile, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma dei decreti d’accusa;

accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentita la patrocinatrice della parte civile, la quale chiede la conferma integrale di entrambi i decreti d’accusa;

sentita l’accusata ACCU 1, la quale dichiara di aver solamente detto la verità e di avere agito per rabbia; chiede quindi di essere prosciolta da entrambi i capi di imputazione;

sentito da ultimo l'accusato ACCU 2, il quale contesta l’accusa. Egli non ha mai pronunciato la frase addebitatagli;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.1. E’ la signora ACCU 1 autrice colpevole di:

1.1.1. Ripetuta ingiuria,

1.1.2. Ripetuta diffamazione,

per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 2257/2007 del 5 luglio 2007

1.2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

1.3. L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

1.4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

2.1. E’ il signor ACCU 2 autore colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 2259/2007 del 5 luglio 2007

2.2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

2.3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

2.4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 173, 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara 1. ACCU 1

autrice colpevole di:

1. ripetuta ingiuria, art. 177 CPS,

2. ripetuta diffamazione, art. 173 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2257/2007 del 5 luglio 2007;

condanna 1. ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.-- (trecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

proscioglie 2. ACCU 2

dall’accusa di diffamazione, art. 173 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2259/2007 del 5 luglio 2007, in applicazione del principio in dubio pro reo;

carica allo Stato le tasse e le spese per il procedimento nei confronti del signor ACCU 2;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 700.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato, per il procedimento nei confronti di ACCU 2,

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 267 and Art. 276 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.