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10.2007.345

Partecipare ad un assembramento di tifosi, lanciare oggetti contro la Polizia, impedendo alla stessa di compiere il suo dovere

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2007.345

Data decisione, Autorità: 09.04.2009, PRPEN

Titolo:

Partecipare ad un assembramento di tifosi, lanciare oggetti contro la Polizia, impedendo alla stessa di compiere il suo dovere

IMPEDIMENTO DI ATTI DELL'AUTORITÀ SOMMOSSA

art. 260 cpv. 1 CPS art. 285 cf. 2 CPS

Incarto n.

10.2007.345

DA

Bellinzona aprile 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Giudice supplente della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di

1. sommossa,

per avere, a __________, il __________ 2006, preso parte ad un pubblico assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro le persone, e meglio per avere, al termine della partita di calcio tra le quadre AC __________ e FC __________, nei pressi dello stadio di __________, partecipato all’assembramento di tifosi della squadra del FC __________ nel corso del quale sono stati lanciati oggetti contundenti contro gli agenti della Polizia Città di __________ che si erano frapposti tra le due tifoserie per evitare che le stesse entrassero in contatto;

2. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari,

per avere, a __________, il __________ 2006, impedito agli agenti della Polizia Città di __________ di compiere un atto che rientrava nelle loro attribuzioni, e meglio per avere, in un assembramento di tifosi della squadra di calcio del FC __________ riunitisi all’esterno dello stadio di __________, ostacolato gli agenti della Polizia Città di __________ intervenuti per tenere separate le tifoserie lanciando contro di loro diversi sassi, costringendoli in tal modo a far uso di proiettili di gomma per riuscire a mantenere l’ordine, rispettivamente per avere commesso vie di fatto contro l’agente di Polizia Città di __________ __________ che stava procedendo al suo controllo di identità dandogli delle spinte;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 260 cpv. 1 e 285 cifra 2 seconda frase CP; richiamato l’art. 49 cpv. 1 e 2 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 16 luglio 2007 n. 2342/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'100.-- (duemilacento) corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 70.-- (settanta) - (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- (centocinquanta).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 luglio 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 9 aprile 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito il teste;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È ACCU 1, , autore colpevole di:

1.1. sommossa,

per avere, a __________, il 13 maggio __________ preso parte ad un pubblico assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro le persone, e meglio per avere, al termine della partita di calcio tra le quadre AC __________ e FC __________, nei pressi dello stadio di __________, partecipato all’assembramento di tifosi della squadra del FC __________ nel corso del quale sono stati lanciati oggetti contundenti contro gli agenti della Polizia Città di __________ che si erano frapposti tra le due tifoserie per evitare che le stesse entrassero in contatto?

1.2. Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari,

per avere, a __________, il __________ 2006, impedito agli agenti della Polizia Città di __________ di compiere un atto che rientrava nelle loro attribuzioni, e meglio per avere, in un assembramento di tifosi della squadra di calcio del FC __________ riunitisi all’esterno dello stadio di __________, ostacolato gli agenti della Polizia Città di __________ intervenuti per tenere separate le tifoserie lanciando contro di loro diversi sassi, costringendoli in tal modo a far uso di proiettili di gomma per riuscire a mantenere l’ordine, rispettivamente per avere commesso vie di fatto contro l’agente di Polizia Città di __________ __________ che stava procedendo al suo controllo di identità dandogli delle spinte?

2. In caso di risposta affermativa ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?

3. In caso di pena pecuniaria, di pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di tempo?

4. Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 12 segg., 34 segg., 37, 42, 47, 49, 260 e 285 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG ;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dalle accuse di sommossa e violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari per i fatti descritti nel decreto di accusa n° 2342/2007 del 16 luglio 2007.

carica le spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 250.- teste

fr. 700.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Code, Art. 12, Art. 34, Art. 37, Art. 42, Art. 47, Art. 49, Art. 106, Art. 260, and Art. 285 — read in the version of April 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.