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10.2007.347

Entrare illegalmente in Svizzera e svolgere la professione di prostituta senza essere regolarmente notificata alla Polizia

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2007.347

Data decisione, Autorità: 28.02.2008, PRPEN

Titolo:

Entrare illegalmente in Svizzera e svolgere la professione di prostituta senza essere regolarmente notificata alla Polizia

ENTRATA ILLEGALE ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE SOGGIORNO ILLEGALE

art. 199 CPS art. 23 cpv. 1 LDDS art. 23 cpv. 6 LDDS

Incarto n.

10.2007.347

DA

Bellinzona febbraio 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Petra Vanoni per giudicare

ACCU 1

(difesa da: DI 1)

prevenuta colpevole di 1. ripetuta infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri,

1.1. entrata illegale,

per essere, il __________ ed il __________, entrata illegalmente in Svizzera priva di documenti di legittimazione, segnatamente priva del visto di entrata richiesto per l’esercizio di attività lucrativa;

1.2 soggiorno illegale,

per avere, nel periodo __________ per la durata di due settimane e dal __________ sino al __________, soggiornato illegalmente in Svizzera, segnatamente a __________, svolgendo attività lucrativa abusiva priva del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;

2. ripetuta contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri,

per avere, a __________, nel periodo dal __________ per la durata di due settimane e dal __________ sino al __________, esercitato attività lucrativa senza essere in possesso del richiesto permesso di polizia;

3. ripetuto esercizio illecito della prostituzione,

per avere, a __________ presso l’esercizio pubblico __________, nel periodo nel periodo dal __________ per la durata di due settimane e dal __________ sino al __________, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione, omettendo di notificarsi alla Polizia Cantonale;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 23 cpv. 1, 23 cpv. 6 LDDS; 199 CP

perseguita con decreto d’accusa n. 2517/2007 di data 30 luglio 2007 del che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'800.- (milleottocento) corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 30.- (trenta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni.

3. Non si prelevano tasse e spese giudiziarie.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 agosto 2007 dall'accusata;

indetto il dibattimento 28 febbraio 2008, al quale è comparso unicamente il difensore, mentre l’accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 8/10 gennaio 2008, non è comparsa e il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. art. 34, 42, 47, 106, 199 CP; 23 cpv. 1, 23 cpv. 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti:

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1. ripetuta infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (entrata e soggiorno illegali)

1.2. ripetuta contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

1.3. ripetuto esercizio illecito della prostituzione

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di ripetuta infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri, ripetuta contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri e ripetuto esercizio illecito della prostituzione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2517/2007 del 30 luglio 2007.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 1'800.- (milleottocento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona;

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 100.00 spese di inchiesta

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 106 and Art. 369 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.