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10.2007.365

Non ottemperare alle diffide dell'Ufficio esecuzione e fallimenti

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2007.365

Data decisione, Autorità: 09.01.2008, PRPEN

Titolo:

Non ottemperare alle diffide dell'Ufficio esecuzione e fallimenti

DISOBBEDIENZA A DECISIONI DELL'AUTORITÀ

art. 292 CPS

LESA 1

Incarto n.

10.2007.365

DA

Bellinzona gennaio 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con la segretaria Francesca Ferrara per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuta colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità,

per non aver ottemperato alle diffide 11 maggio, 25 maggio, 4 giugno e per e-mail del 6 giugno 2007 dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________, con le quali gli veniva fatto ordine, sotto comminatoria dell'art. 292 CPS, di inoltrare le informazioni e i documenti da loro richiesti;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 292 CPS;

perseguita con decreto d’accusa del 27 agosto 2007 n. 2712/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che in vaso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 11 settembre 2007 dall’accusata;

indetto il dibattimento 9 gennaio 2008, al quale l’accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 13 novembre 2007, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d’accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputata è autrice colpevole di disobbedienza a decisione dell’autorità per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 292 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2712/2007 del 27 agosto 2007;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

comunica che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 650.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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