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10.2007.383

Omesso di prestare la dovuta attenzione alla circostanza che la ruota del veicolo non era fissata correttamente e circolare con veicolo non conforme alal prescrizioni

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AIUTO RICERCA

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 15.04.2008, PRPEN

Titolo:

Omesso di prestare la dovuta attenzione alla circostanza che la ruota del veicolo non era fissata correttamente e circolare con veicolo non conforme alal prescrizioni

COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE

art. 90 cf. 2 LCSTR art. 93 cpv. 1 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2007.383

DA

Bellinzona aprile 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 licenziato in lettere

(difeso da: Avv. DI 1,)

prevenuto colpevole di 1. grave infrazione alle norme della circolazione,

per avere, alla guida della vespa targata TI __________ omesso di prestare la dovuta attenzione alla circostanza che la ruota posteriore del veicolo vespa targata TI __________ [non era fissata correttamente], con la conseguenza che in data __________, a __________, circolando in direzione di __________, la ruota si staccò, rovinando lui e il passeggero LESA 1 a terra riportando quest’ultima le lesioni di cui al certificato medico agli atti di data __________;

2. condurre un veicolo difettoso,

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub. 1, circolato alla guida del motoveicolo modello vespa targato TI __________, dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che lo stesso non era conforme alle prescrizioni;

reati previsti dagli art. 90 cifra 2, 93 cifra 2 cpv. 1 LCStr;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa n. 2917/2007 di data 7 settembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'500.- (millecinquecento), corrispondente a 50 (cinquanta) aliquote da fr. 30.- (trenta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 600.- (seicento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 6 (sei) giorni.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta);

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 settembre 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 15 aprile 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente ed il suo difensore;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. grave, subordinatamente semplice, infrazione alle norme della circolazione

1.2. guida di un veicolo difettoso

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 106 CP; 90 cifra 1 e 2, 93 cifra 2 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione e di guida di un veicolo difettoso per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2917/2007 del 7 settembre 2007.

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (1411/2007),

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.- multa

fr. 50.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 600.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 106 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.