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10.2007.440

Danneggiare bicchieri e bottiglie di proprietà altrui e utilizzare un mezzo pubblico senza biglietto

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2007.440

Data decisione, Autorità: 23.04.2008, PRPEN

Titolo:

Danneggiare bicchieri e bottiglie di proprietà altrui e utilizzare un mezzo pubblico senza biglietto

DANNEGGIAMENTO

art. 144 cpv. 1 let. ter cf. 172 CPS art. 51 LTP

Incarto n.

10.2007.440

DA

Bellinzona aprile 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(DI 1,)

prevenuta colpevole di 1. danneggiamento,

per avere, a __________, in via __________, in data __________, all’interno dello __________, rovesciando dei bicchieri e bottiglie danneggiato cose di proprietà altrui;

2. contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico,

per avere, in data __________, sulla tratta ferroviaria __________ - __________ viaggiato sui mezzi pubblici delle CIVI 1 sprovvista di un titolo di trasporto valido;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 144 cpv. 1 CP e 51 LTP;

perseguita con decreto d’accusa n. 3346/2007 di data 15 ottobre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 60.- (sessanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (due) giorni.

3. Si rinvia la parte civile CIVI 2, al competente foro per le pretese di nature civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4. Al versamento alla parte civile CIVI1 dell'importo di fr. 120.-.

5. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 31 ottobre 2007 dall'accusata;

indetto il dibattimento 23 aprile 2008, al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il difensore mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 25 marzo 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata e sentiti i testi;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dal reato di danneggiamento;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1. danneggiamento

1.1.1. trattasi di un reato di poca entità?

1.2. contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1, che chiede un risarcimento di fr. 120.-.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 106, 144 cpv. 1, 172 ter CP; art. 51 LTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di danneggiamento di poca entità e di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3346/2007 del 15 ottobre 2007.

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 300.- (trecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 140.-.

condanna ACCU 1 a versare alla parte civile CIVI 1 la somma di fr. 120.-.

dà atto che la parte civile CIVI 2 nel decreto di accusa è stata rinviata al competente foro civile per pretese di corrispondente natura.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.- multa

fr. 50.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 40.- testi

fr. 440.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 106 and Art. 144 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.