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10.2007.444

Trascurare in modo grave animali custoditi in casa

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2007.444

Data decisione, Autorità: 24.04.2008, PRPEN

Titolo:

Trascurare in modo grave animali custoditi in casa

INFRAZIONE ALLA LEGGE SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

art. 27 cpv. 1 LPDA

Incarto n.

10.2007.444

DA

Bellinzona aprile 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Sara Friedli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di infrazione alla LF sulla protezione degli animali,

per avere, a __________ nell’estate __________ fino al __________, trascurato in modo grave gli animali che custodiva presso il suo domicilio, in particolare 4 tartarughe di palude grandi custodite in un acquario troppo piccolo, 1 grosso topo bianco custodito in un contenitore troppo piccolo senza cibo né acqua, 2 calopsiti adulti, 6 pappagallini ondulati e tre canarini custoditi in un gabbia inadeguata nonché alcuni pesciolini custoditi in un acquario dove l’acqua era divenuta limaccio, alcuni dei quali morti e in putrefazione;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 27 cpv. 1 LPDA;

perseguito con decreto d’accusa del 22 ottobre 2007 n. 3520/2007 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 5 novembre 2007;

indetto il dibattimento 24 aprile 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 13 marzo 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il rappresentante della parte civile, il quale ribadisce i fatti che hanno portato alla segnalazione e chiede la condanna dell’accusato;

sentito da ultimo l'accusato il quale contesta i fatti e la pena;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla Legge federale sulla protezione degli animali per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 27 cpv. 1 LPDA; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione alla LF sulla protezione degli animali per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3520/2007 del 22 ottobre 2007.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 300.- (trecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 34, Art. 42, Art. 47, Art. 106, and Art. 369 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.