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10.2007.462

Entrare illegalmente in Svizzera

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2007.462

Data decisione, Autorità: 02.06.2008, PRPEN

Titolo:

Entrare illegalmente in Svizzera

ENTRATA ILLEGALE

art. 23 cpv. 1 LDDS

Incarto n.

10.2007.462

DA

Bellinzona giugno 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con la segretaria Dusca Schindler per giudicare

ACCU 1;

prevenuto colpevole di ripetuta infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per essere entrato illegalmente in Svizzera, in due occasioni, e meglio:

1. il __________ attraverso il valico autostradale di Chiasso, pur sapendo del divieto d’entrata emanato nei suoi confronti e valido fino all'11.02.2010;

2. il __________ a Novazzano, attraverso un valico non specificato, pur

sapendo del divieto d'entrata emanato nei suoi confronti e valido fino

all'11.02.2010;

fatti avvenuti il __________ ed il __________ a Chiasso ed a Novazzano;

reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 LDDS;

perseguito con decreto d’accusa n. DA 3990/2007 di data 19 novembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni, da espiare, considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.

2. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 9 (nove) mesi decretata nei suoi confronti dalle Assise Correzionali di Lugano il __________, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 novembre 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 2 giugno 2008, al quale l'accusato non è comparso, nonostante sia stato regolarmente citato a mezzo di pubblicazione (notifica della citazione nella forma degli assenti, ritenuto che al suo domicilio di I – __________, anche dopo indagine presso il controllo abitanti, è risultato irreperibile), mentre il Procuratore pubblico, con lettera 14 aprile 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È l’accusato autore colpevole di ripetuta infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri?

2. In caso di risposta affermativa quale dev’essere la pena?

3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. Può essere mantenuto il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 9 (nove) mesi ai sensi del vCP, decisa dalle Assise correzionali il __________, e, in caso affermativo, quale dev’esser il periodo di prova per questa sanzione?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 23 cpv. 1 LDDS; 41, 42 e 46 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuta infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, ex art. 23 cpv. 1 LDDS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3990/2007 del 19 novembre 2007;

condanna ACCU 1

1. alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni da espiare, considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP);

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 9 (nove) mesi ai sensi del vCP, decisa dalle Assise correzionali il __________;

prolunga il periodo di prova per questa sanzione di 1 (uno) anno;

dispone che parte delle tasse e delle spese giudiziarie vengano prelevate dalla cauzione di fr. 100.--, versata dal condannato (art. 111 CPP);

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti sono state avvertite del loro diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza. Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio degli stranieri, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

./. fr. 100.00 cauzione

fr. 100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 41, Art. 42, Art. 46, and Art. 369 — read in the version of June 1, 2008; the act was consolidated again on August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 111 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.